Con l’ordinanza 6433 del 18 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza nella quale il Tribunale di Roma negava a un utente il risarcimento del danno da ritardata deindicizzazione di articoli di stampa che lo riguardavano.
La vicenda origina dalla richiesta di deindicizzazione avanzata al motore di ricerca Google da un soggetto coinvolto in un procedimento penale conclusosi con declaratoria di estinzione per prescrizione.
I gestori dei motori di ricerca, infatti, sono tenuti a garantire un tempestivo riscontro alle istanze di deindicizzazione da parte degli utenti che invochino motivatamente il proprio diritto all’oblio.
Come è noto, l’attuazione del diritto all’oblio non implica la cancellazione della notizia dalla fonte originaria, ma la sua rimozione dai risultati di ricerca associati al nome dell’interessato, al fine di evitare una indebita e permanente esposizione mediatica.
Nonostante la presentazione di idonea domanda di deindicizzazione da parte dell’utente, il motore di ricerca aveva lasciato i contenuti accessibili per un lungo periodo, determinando, secondo l’utente, la lesione alla propria reputazione e un illecito trattamento dei propri dati personali.
Il Tribunale di Roma, pur riconoscendo la violazione del diritto all’oblio, aveva escluso il risarcimento del danno non patrimoniale per ritenuto difetto di prova del danno.
Per contro, secondo i giudici di legittimità, l’affermazione circa la mancanza di prova del pregiudizio doveva ritenersi di mero stile, e risulta incompatibile con il previo accertamento dell’illecito operato dal Tribunale.
In particolare, nella pronuncia in commento si evidenzia come il giudice di merito abbia omesso di valutare elementi fattuali rilevanti, quali la diffusione delle informazioni, la loro non attualità e l’impatto sulla reputazione del soggetto interessato.
La Cassazione ribadisce quindi che in materia di trattamento illecito dei dati personali e lesione della reputazione, il pregiudizio può essere provato dal danneggiato anche mediante presunzioni, ove siano allegate circostanze oggettive, tra cui l’ampia visibilità dei contenuti rimasti online e la loro idoneità a incidere negativamente sui diritti della personalità dell’individuo.
Sotto il profilo probatorio, la prova del danno non patrimoniale è di regola fornita mediante documentazione medica attestante una lesione all’integrità psicofisica oppure situazioni di ansia e stress tali da richiedere, ad esempio, la prescrizione di specifici farmaci.
In ogni caso, come accennato, il giudice può ritenere provato il danno anche in assenza di documentazione sanitaria, facendo ricorso a presunzioni semplici, qualora le regole di esperienza consentano di ritenere verosimile la sofferenza patita dal soggetto leso in conseguenza dell’illecito trattamento dei dati personali (ad esempio nel caso di illegittima diffusione di dati relativi alla grave patologia di una persona).
Giova evidenziare che con la pronuncia in esame la Corte non ha sancito un automatismo nella risarcibilità del danno da illecito trattamento dei dati personali.
Come sancito da consolidata giurisprudenza, infatti, il diritto al risarcimento del danno non si sottrae alla previa verifica, da parte del giudice, della serietà del danno e della gravità della lesione.
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*Avv. Alessandro Candini, Studio Legale Finocchiaro

