Civile

Data Protection Impact Assessment, gli adempimenti Privacy nel sistema di Whistleblowing

di Cristina Rabazzi*

Con il D.Lgs. 24/2023 il legislatore italiano ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 , riguardante la protezione delle persone che segnalano illeciti, proteggendole da possibili ritorsioni dirette o indirette. Nel nostro ordinamento, il Whistleblowing era già stato introdotto, nel settore privato, con la Legge 179/2017 e nel settore pubblico con il D.Lgs. 165/2001. Rispetto all'impianto normativo esistente, il recente Decreto ha introdotto delle novità che impattano in modo rilevante sulla Privacy. Di seguito alcuni aspetti che meritano particolare attenzione.

La riservatezza del whistleblower: l'art. 3 fornisce una accezione di segnalante molto più ampia di quella preesistente, includendo non solo il dipendente, pubblico e privato, ma anche tutti i soggetti che sono o sono stati in contatto con l'Ente (tra cui liberi professionisti, consulenti, fornitori, volontari, azionisti, amministratori).
La normativa è incentrata sul potenziamento della protezione del segnalante (art.12) al fine di garantire che la sua identità non venga rivelata a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere e a dare seguito alle segnalazioni, salvo il suo espresso consenso, sino alla conclusione dei procedimenti che ne sono scaturiti, tenuto conto dei criteri propri di ogni procedimento. Tale riservatezza viene estesa anche alle persone coinvolte ed ai facilitatori.

I canali di segnalazione: oltre al canale interno (artt. 4, 5), viene introdotto un canale esterno (artt. 6, 7, 8), assegnato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e viene prescritta l'adozione di misure tecniche (come la crittografia) ed organizzative (con particolare attenzione alle segnalazioni formulate oralmente o per iscritto) che garantiscano la riservatezza assoluta del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione. È altresì prevista la possibilità di effettuare una divulgazione pubblica, qualora gli altri due canali non prestino le garanzie dovute o quando la violazione possa comportare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (art. 15).

La tutela del trattamento dei dati: in base all'art. 13, ogni informazione raccolta in tale processo deve essere trattata in conformità al Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) , nel rispetto del più ampio principio di Accountability (art. 24 GDPR) e di quelli di privacy by design e privacy by default (art. 25 GDPR).
I diritti riconosciuti a tutela dell'interessato (incluso anche il segnalato), di cui agli artt. 15 – 22 GDPR, potranno essere esercitati salvo quando da tale esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante (art. 2-undecies D.Lgs. 196/2003).

Gli adempimenti Privacy nel sistema di Whistleblowing

Alla luce di quanto illustrato, qui di seguito si delineano i principali adempimenti necessari per rendere il sistema di Whistleblowing conforme alla normativa Privacy.

Nel rispetto della privacy by design ed ai sensi dell'art. 13, c. 6, occorre innanzitutto predisporre una DPIA (Data Protection Impact Assessment), per analizzare i rischi che possono derivare dal trattamento e per adottare un modello di gestione delle segnalazioni, individuando le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni, ex art. 28 GDPR.

In relazione a quest'ultimo punto, la scelta del fornitore, specie per lo sviluppo del canale di segnalazione, è particolarmente delicata. Merita di essere menzionato il provvedimento del Garante (n. 9768363, 07/04/22) , con cui ha sanzionato una Azienda Ospedaliera in quanto, tra le diverse irregolarità rilevate, si era avvalsa di una applicazione web di Whistleblowing, fornita da una software house esterna, anch'essa sanzionata, basata su sistemi open source che, non essendo stati correttamente configurati, registravano e conservano i dati di navigazione degli utenti, consentendo l'identificazione di chi la utilizzava, compresi i segnalanti.

È altresì importante fornire una idonea e preventiva informativa ai lavoratori in merito al trattamento dei dati personali effettuato per finalità di segnalazione (art. 13, c. 4), come pure fornire le opportune istruzioni circa il funzionamento del canale di segnalazione adottato e i presupposti per effettuare una segnalazione (art. 5, c. 1, lett.e)).

Nel rispetto della privacy by default e del principio di minimizzazione, nella fase di raccolta della segnalazione, devono essere trattati solo i dati strettamente necessari alla sua gestione, dovendo procedere alla cancellazione immediata di quelli raccolti accidentalmente (art. 13, c. 2).

Il Decreto (art. 4, c. 4) prevede la possibilità per determinati Enti di condividere il medesimo canale di segnalazione. In tali casi, occorre un accordo di contitolarità, ai sensi dell'art. 26 GDPR.

Occorre, infine, prestare particolare attenzione alla Data Retention (art. 14). Il legislatore, in ossequio al principio di limitazione della conservazione, di cui all'art. 5, par.1, lett. e) GDPR, ha stabilito che le segnalazioni possono essere conservate solo per il tempo necessario alla loro definizione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a cinque anni, a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale.

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*A cura dell'Avv. Cristina Rabazzi, Gebbia Bortolotto Penalisti Associati


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