Approvato il 16 giugno a Palazzo Madama il provvedimento nato dal caso “Pandorogate”: produttori, venditori e professionisti dovranno indicare in modo chiaro quanto del prezzo di un prodotto va in beneficenza. Sanzioni AGCM fino a 50mila euro, raddoppiabili in ipotesi di mancata pubblicazione. Sezione specifica per la pubblicità realizzata tramite influencer marketing.

Nella seduta del 16 giugno il Senato ha approvato in via definitiva il d.d.l. che reca disposizioni sulla destinazione dei proventi derivanti dalla vendita di prodotti (A.S. 1864). Il testo, già passato alla Camera, è stato votato per alzata di mano nella versione trasmessa da Montecitorio. Con questo passaggio il provvedimento, conosciuto nel dibattito pubblico come “ddl beneficenza” o, mediaticamente, come “ddl Ferragni”, diventa legge dello Stato.

Dal Pandorogate alla legge

Il provvedimento origina da un’iniziativa del Governo, presentata alla Camera il 9 febbraio 2024, a ridosso della vicenda che aveva acceso il dibattito pubblico sulla trasparenza delle iniziative solidaristiche collegate alla vendita di prodotti: il caso dei pandori “griffati” venduti con la promessa di una donazione a un ospedale pediatrico, conclusa con una sanzione milionaria dell’Antitrust per pratica commerciale scorretta. Da quell’episodio era emersa l’esigenza di una cornice normativa specifica, idonea a disciplinare in modo organico gli obblighi informativi a carico di chi promuove o vende prodotti presentando una parte del ricavato come destinata a finalità benefiche. L’iter parlamentare è stato lungo: assegnato in sede referente alla X Commissione Attività produttive della Camera nel marzo 2024, il draft ha visto l’approvazione di cinque proposte emendative nel marzo 2026 ed è stato licenziato dall’Assemblea di Montecitorio il 1° aprile 2026. Trasmesso al Senato, è stato incardinato nella Commissione Industria, che ha concluso l’esame in sede redigente trasmettendo il testo all’Aula nelle settimane successive, fino al voto conclusivo del 16 giugno.

Chi sono i “soggetti meritori” individuati dalla legge

L’hub della disciplina è l’articolo 1, che individua con precisione i destinatari delle cosiddette iniziative solidaristiche ai fini dell’applicazione della legge. Si tratta, anzitutto, dei soggetti già previsti dalla normativa fiscale agli articoli 10 e 100 del T.U. delle imposte sui redditi: organizzazioni non governative idonee, l’Istituto centrale per il sostentamento del clero, le confessioni religiose con intesa, università ed enti di ricerca pubblici, bensì pure enti senza scopo di lucro attivi nella ricerca scientifica, nella tutela dei beni culturali, nello spettacolo, nelle iniziative umanitarie nei Paesi extra OCSE, nella gestione di parchi e riserve naturali, nella ricerca sanitaria e nel sistema scolastico. A questi si aggiungono le fondazioni e associazioni che tutelano il patrimonio artistico e storico, gli enti del Terzo settore disciplinati dal relativo codice, nonché gli analoghi soggetti operanti all’estero. In sostanza, la platea racchiude chi opera in cooperazione internazionale, istruzione e ricerca, tutela ambientale e culturale, assistenza sociale e sanitaria, promozione dei diritti civili e attività religiose. Restano invece fuori dai confini dell’articolato gli enti non commerciali che non siano in alcun modo partecipati, in modo diretto o indiretto, dai produttori o dai professionisti che vendono il prodotto: una clausola ideata per non sovrapporre la nuova disciplina all’ordinaria attività di raccolta fondi del Terzo settore, che continua a essere regolata dal codice del Terzo settore come anche dalle disposizioni sulle raccolte degli enti religiosi.

Gli obblighi informativi sulle confezioni e nella pubblicità

L’articolo 2 stabilisce che i consumatori hanno diritto a un’informazione adeguata, in linea coi principi già previsti dal Codice del consumo, ogni volta che una quota del prezzo di un prodotto sia destinata a uno dei soggetti individuati dall’articolo 1. In concreto, produttori e professionisti dovranno indicare tre elementi: 

chi è il beneficiario di parte dei proventi, 

per quale finalità sarà impiegata quella somma,

quale percentuale del prezzo di vendita (oppure quale importo per unità di prodotto) sarà effettivamente devoluta.

Tra le modifiche più significative introdotte durante l’esame alla Camera emerge quella sulle modalità con cui queste informazioni possono essere fornite: non necessariamente tramite un’etichetta specifica stampata sulla confezione, bensì anche con una targhetta cartacea o adesiva, oppure attraverso i materiali di comunicazione presenti nei punti vendita, a condizione che il messaggio risulti chiaro, semplice e graficamente adeguato. Si tratta di una correzione di rotta non casuale: una formulazione maggiormente rigida, simile a quella poi prevista per il contrasto alla cd. “shrinkflation” (riduzione della quantità di prodotto in una confezione mantenendo lo stesso prezzo, per ottenere un aumento occulto del prezzo unitario), avrebbe rischiato di ripetere le criticità già segnalate dalla Commissione europea in una procedura di infrazione aperta contro l’Italia su un obbligo di etichettatura analogo, ritenuto sproporzionato e oneroso soprattutto per le piccole imprese. Le medesime informazioni dovranno comunque comparire anche nelle comunicazioni commerciali e nella pubblicità del prodotto, incluse quelle realizzate online.

Comunicazione preventiva all’Antitrust e rendicontazione

L’articolo 3 introduce un meccanismo di trasparenza ex ante che prima non esisteva in questa forma: produttori e professionisti dovranno comunicare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, almeno 15 giorni prima della messa in vendita: 

• il soggetto beneficiario, 

• le finalità della donazione, 

• la quota o l’importo devoluto,

• i tempi previsti per il versamento. 

Una volta effettuato il pagamento, entro tre mesi dalla scadenza del termine indicato andrà comunicata all’Autorità anche l’avvenuta esecuzione del versamento. È un cambiamento per l’AGCM, che storicamente interviene soprattutto ex post, su casi già configurabili quali pratiche commerciali scorrette: con la nuova legge si crea, invece, una competenza imperniata su un check prevalentemente documentale e preventivo.

Controlli, sanzioni e nuovi poteri dell’Antitrust

L’articolo 4 definisce l’architettura sanzionatoria. La competenza a irrogare le sanzioni spetta interamente all’Agcm, che potrà applicare una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per le violazioni degli obblighi informativi e di comunicazione previsti dagli articoli 2 e 3, salvo che il fatto costituisca reato o pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo, ipotesi nelle quali si applica la disciplina sanzionatoria, ben più severa, già prevista per quelle violazioni (fino a 10 milioni di euro nei casi più gravi). I provvedimenti sanzionatori dovranno essere pubblicati nel bollettino settimanale dell’Autorità, che potrà, ulteriormente, imporre al produttore ovvero al professionista responsabile, di pubblicizzare la sanzione, a proprie spese, sul website, sui canali social, sui quotidiani o con altri mezzi idonei a informare compiutamente i consumatori. Il mancato adeguamento a questo obbligo di pubblicazione comporta un’ulteriore sanzione, sempre nel range tra 5.000 e 50.000 euro. Le sanzioni, in ogni caso, sono quantificate tenendo conto del prezzo di listino del prodotto e del numero di unità messe in commercio, in modo da risultare proporzionate alla dimensione economica dell’operazione contestata.

Il capitolo dedicato all’influencer marketing

Un passaggio rilevante della nuova disciplina, evidenziato anche nella documentazione predisposta dai Servizi Studi di Camera e Senato, riguarda l’estensione esplicita degli obblighi informativi a chi promuove i prodotti tramite l’influencer marketing, e non solo attraverso le forme tradizionali di pubblicità. La modifica, introdotta durante l’esame alla Camera, chiarisce che i medesimi doveri di trasparenza previsti per produttori e professionisti si applicano anche ai soggetti che pubblicizzano il prodotto attraverso i social media, qualunque sia la forma del compenso percepito: denaro, ma anche prodotti, servizi o altre utilità. Il dossier istruttorio evidenzia come, a oggi, difetti nell’ordinamento una definizione di rango legislativo di “influencer marketing”: la nozione resta affidata a fonti di soft law e di regolazione settoriale. A livello europeo il riferimento principale è la comunicazione della Commissione 2021/C 526/01, che inquadra il fenomeno come la promozione di marchi o prodotti attraverso soggetti capaci di orientare le percezioni del pubblico, segnalando il rischio di pubblicità occulta sulle piattaforme social. A livello nazionale il quadro è stato progressivamente definito dall’AGCOM, che con la delibera 197/25/CONS ha aggiornato le linee guida sul Testo unico dei servizi di media audiovisivi applicabili agli influencer, introducendo anche un codice di condotta dedicato e confermando l’operatività di un Tavolo tecnico permanente, cui partecipano tutti i players della filiera dell’influencer marketing, originato per coordinare le misure attuative unitamente all’Istituto di autodisciplina pubblicitaria. Sul piano statistico, il dossier rammenta che solo con la nuova classificazione Ateco, entrata in vigore nell’aprile 2025, è stato introdotto un codice specifico per l’attività di influencer marketing (73.11.03). Alla fine del 2025 risultavano censite con questo codice 334 imprese, in larga parte ditte individuali, tuttavia il Centro Studi delle Camere di commercio Tagliacarne stima che il numero reale di operatori del settore, includendo le attività ancora classificate genericamente quali agenzie pubblicitarie, si attesti più realisticamente attorno alle 380 unità. È in questo perimetro, ancora statisticamente sfuggente bensì normativamente sempre più definito, che si inseriscono i nuovi obblighi di trasparenza sulla destinazione dei proventi a fini benefici.

Irretroattività e destinazione delle sanzioni

L’articolo 5 esclude l’applicazione retroattiva della legge alle attività di promozione, vendita e fornitura già in corso al momento della sua entrata in vigore. L’articolo 6 contiene la clausola di invarianza finanziaria: l’AGCM svolgerà i nuovi compiti con le risorse già disponibili, trattandosi di attività ricondotte alle sue funzioni istituzionali ordinarie. Una previsione di rilievo riguarda infine la destinazione dei proventi delle sanzioni: il 50% delle somme incassate dall’Antitrust per le violazioni della nuova legge sarà destinato a iniziative solidaristiche, individuate con un decreto interministeriale che dovrà definire beneficiari, criteri di riparto e modalità di erogazione delle risorse. Il provvedimento, come rilevato nella documentazione parlamentare, non fissa però un termine perentorio per l’adozione di questo decreto. Con l’approvazione definitiva del 16 giugno, l’Italia si dota in tal modo di una disciplina organica sulla trasparenza delle vendite “a scopo benefico”, chiudendo idealmente la vicenda aperta più di due anni fa dal noto caso “Pandorogate” e introducendo, per la prima volta in modo esplicito, regole peculiari anche per chi promuove questi prodotti tramite i social network.

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