Penale

Debiti tributari: per estinguere il reato va pagata l'intera somma e non devono essere iniziate verifiche e ispezioni

La Cassazione ha ricordato che l'istituto della tenuità del fatto ha efficacia retroattiva rispetto all'entrata in vigore del Dlgs 28/2015

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di Giampaolo Piagnerelli

I debiti tributari con rilevanza penale possono essere estinti dal contribuente solo se questo paga interamente il debito con il Fisco compresi sanzioni e interessi. Il tutto, poi, deve avvenire prima che le Fiamme gialle abbiano provveduto a effettuare verifiche e ispezioni. I Supremi giudici (sentenza n. 8174/23) per giustificare questo particolare trattamento hanno fatto riferimento all'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex articolo 131-bis cp.
E rimanendo in materia le Sezioni unite con il precedente arresto (sentenza n. 13681/23) hanno affermato che l'istituto, avendo natura sostanziale, è applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del Dlgs 28/2015 (che all'articolo 1 comma 2,istituisce l'articolo 131-bis cp) anche ai procedimenti pendenti davanti alla Cassazione.
Tuttavia, l'applicazione retroattiva della norma esige che siano accertati tutti i requisiti in essa previsti, nessuno escluso. In particolare, occorre, da un lato che il debito tributario sia stato integralmente pagato, compresi sanzioni e interessi e dall'altro – in relazione ai reati nella sentenza contestati – che il ravvedimento sia intervenuto prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Ora pretendere come vorrebbe il ricorrente che sia sufficiente il solo verificarsi del primo dei due requisiti implicherebbe un'evidente quanto irragionevole disparità di trattamento, posto che l'applicazione retroattiva della causa di non punibilità soggiacerebbe a presupposti meno stringenti rispetto a quelli contemplati dalla norma e che devono essere accertati nei confronti di chi la invochi per fatti successivi alla sua entrata in vigore.

Conclude la sentenza evidenziando che se il pagamento si verifica prima della formale conoscenza, da parte dell'autore del reato, di accessi, ispezioni e verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimento penali ciò integra la causa di non punibilità. Soltanto a questa condizione l'adempimento del debito integra gli estremi di una spontanea condotta resipiscente che può giustificare la rinuncia alla punibilità.

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