Va alla Corte costituzionale la cd “Manovra estiva” 2008 del Governo Berlusconi nella parte in cui, per “salvare” la Capitale dal peso del debito accumulato, ha bloccato le azioni esecutive individuali, relative a crediti antecedenti al 28 aprile, per tutta la durata della procedura di risanamento, senza prevedere un termine finale. Così di fatto paralizzando indefinitamente le pretese degli aventi diritto col rischio di violazione anche dei principi della Cedu. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 6538 depositata oggi, rinviando l’art. 78, co. 6, del Dl 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alla Consulta.
La criticità individuata dalla Cassazione non riguarda, dunque, il divieto di azioni esecutive in sé, ritenuto funzionale alla gestione del dissesto, ma la sua durata indeterminata: l’assenza di un termine certo per il soddisfacimento del credito rischia infatti di svuotare il diritto di azione e di incidere sul diritto di proprietà.
La società creditrice si è vista bloccare, per effetto della procedura di dissesto finanziario del municipio, il pignoramento delle somme dovute da Roma Capitale. Il credito, infatti, derivava da fatti precedenti il 28 aprile 2008, rientrando così nella gestione commissariale del debito. Il giudice dell’esecuzione ha dichiarato improcedibile l’esecuzione. La società si è opposta, ma il Tribunale ha respinto. A questo punto è scattato il ricorso in Cassazione. Nel frattempo (nel 2025) Roma ha pagato il capitale, ma non gli interessi (372 mila €). La Suprema corte ha comunque riconosciuto l’interesse a impugnare perché il credito non era stato completamente soddisfatto.
Al termine di una lunga ricostruzione (40 pagine), la Terza sezione civile ha affermato che il combinato disposto di una serie di disposizioni di legge (art. 78, co. 6, del Dl 112/2008; art. 4, co. 8-bis, Dl 2/2010, nonché art. 1, co. 932-ter l. 145/2018, n. 145, introdotto dall’art. 19 del n. 95/2025), di fatto “configura un divieto di azione esecutiva, senza fissazione di un termine finale”, che viene semplicemente “rimesso all’esaurimento aleatorio e incerto di una procedura amministrativa di durata sostanzialmente indefinita (e pari, ad oggi, ad oltre diciassette anni)”.
La Suprema corte ha così dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 78, comma sesto, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), nella parte in cui, “prevedendo il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, nonché la non produzione di interessi sull’importo di capitale del credito stesso per i creditori del Comune di Roma per fatti e atti anteriori al 28 aprile 2008 per tutta la durata della procedura di risanamento e liquidazione da essa instaurata, senza stabilire a tale divieto o mancata produzione di interessi un termine finale, determina … una limitazione all’esercizio dell’azione esecutiva stessa, con particolare riguardo alla componente di interessi del credito stesso, per cui il diritto ne risulta leso nella sua stessa sostanza, senza rispettare un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo prefisso”. Tutto ciò in violazione degli artt. 24 e 117, primo comma, Costituzione, dell’art. 1 del Protocollo 1 addizionale alla Cedu (nonché dell’art. 6, § 1 della stessa).
La questione, argomenta ancora la Corte, appare rilevante nel giudizio in questione, dove “pacificamente si tratta di un credito vantato nei confronti della gestione commissariale per il rientro del debito del Comune di Roma”, ora, a seguito del Dl n. 95/25, “Roma capitale”.
La Cassazione ha così disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso in attesa della decisione.

