L’atto di costituzione in mora del debitore (articolo 1219 del codice civile), osserva il Tribunale di Frosinone (sentenza 11 marzo 2026 n. 156), per produrre i suoi effetti e, in particolare, l’effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, pur non essendo soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari.

L’articolo 2943, IV, del codice civile attribuisce efficacia interruttiva ad “ogni atto che...

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