Contratti - Intermediazione finanziaria - T.U.F. - Operazioni di investimento o disinvestimento in esecuzione del contratto quadro - Inadempimento dell’intermediario agli obblighi informativi - Azione di risarcimento dei danni promossa dal cliente - Termine di prescrizione decennale - Decorrenza - Individuazione

In tema di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione decennale per l’esercizio, da parte del cliente, dell’azione di risarcimento dei danni cagionati dall’inadempimento dell’intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento, compiute in esecuzione del contratto quadro tra gli stessi stipulato, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell’ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto a un danno effettivamente determinatosi.

Corte di Cassazione, civ., sez. I, Ordinanza del 13 luglio 2026, n. 23124

Contratti di borsa - In genere intermediazione finanziaria - Inadempimento agli obblighi informativi dell’intermediario - Percepibilità del danno subito da parte del cliente - Individuazione - Criteri.

In tema di intermediazione finanziaria, il momento in cui per il cliente diviene o è divenuto realmente percepibile il danno da ascriversi all’intermediario inadempiente ai propri obblighi informativi, da cui inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione per l’esercizio dell’azione risarcitoria, dipende dalle circostanze del singolo caso concreto e la relativa indagine deve tener conto che i peculiari beni oggetto della controversia (titoli azionari o obbligazionari, derivati e simili) non sono assimilabili ad altri beni mobili e che il danno risarcibile ex art. 1223 c.c. non può essere provocato dal normale andamento del valore o del prezzo del titolo sul mercato secondario, poiché la sua fluttuazione è ontologicamente connaturata alla natura mutevole della valorizzazione degli investimenti finanziari, essendo, invece, necessario un quid pluris, anche un evento anomalo, che al contempo disveli il rischio taciuto dall’intermediario e concretizzi la lesione patrimoniale.

Corte di Cassazione, civ., sez. I, sentenza del 12 dicembre 2024, n. 32226

Contratti di borsa - In genere intermediazione finanziaria - Azione risarcitoria per inadempimento obblighi informativi - Decorrenza della prescrizione - Dall’ordine di acquisto dei titoli - Esclusione - Dalla verificazione del pregiudizio - Sussistenza - Fattispecie in tema di acquisto di bond argentini

In ambito di intermediazione finanziaria, ai fini dell’esercizio dell’azione risarcitoria per inadempimento degli obblighi formativi, la prescrizione non decorre dal momento in cui viene impartito l’ordine d’acquisto dei titoli, bensì da quello in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta. (Fattispecie in tema di acquisto di bond argentini).

Corte di Cassazione, civ., sez. I, Ordinanza del 24 gennaio 2023, n. 2066

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