La pena da considerare nell'ordine di esecuzione non può essere calcolata, ai fini della sospensione della carcerazione, al netto delle detrazioni che il condannato potrebbe ottenere partecipando all'opera di rieducazione. La Corte di cassazione, con la sentenza 44020 depositata ieri, respinge il ricorso contro l'ordinanza del Tribunale con la quale il giudice dell'esecuzione aveva respinto la domanda dell'imputato tesa ad ottenere la dichiarazione di temporanea inefficacia dell'ordine di carcerazione...
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