L’efficacia di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto non ha una “data di scadenza” automatica. Il semplice passare dei mesi o degli anni, senza che la misura sia stata eseguita, non priva il provvedimento della sua validità né impedisce alle forze dell’ordine di dare attuazione all’allontanamento dal territorio nazionale. A precisarlo è la Corte di Cassazione (ordinanza n. 25447/2026), intervenuta per delineare i contorni normativi e operativi che regolano l’espulsione dello straniero privo di regolare titolo di soggiorno.
Un provvedimento ad efficacia durevole
Al centro della pronuncia dei giudici di legittimità vi è la natura giuridica del decreto di espulsione. Trattandosi di un atto amministrativo a efficacia durevole, il provvedimento conserva intatta la propria forza precettiva finché non intervenga una causa specifica di estinzione o di sospensione.
Il mero decorso del tempo — anche laddove l’amministrazione non sia riuscita ad adempiere tempestivamente all’allontanamento per difficoltà logistiche o per la mancanza di documenti — non determina alcuna inefficacia del titolo. L’ordine del Prefetto rimane pendente ed eseguibile in qualsiasi momento successivo in cui la persona venga rintracciata.
Cosa può bloccare l’esecuzione dell’espulsione
Per interrompere la validità o l’eseguibilità di un decreto risalente nel tempo non basta quindi contestare il ritardo della pubblica amministrazione. È necessario, infatti, che il destinatario alleghi e dimostri l’esistenza di fatti nuovi e sopravvenuti, tra i quali rientrano:
- la presentazione di una domanda di protezione internazionale (che sospende l’efficacia dell’espulsione in attesa dell’esame);
- il sopravvenuto rilascio di un regolare permesso di soggiorno;
- un provvedimento di sospensione giurisdizionale adottato da un giudice;
- l’insorgenza di divieti inderogabili all’espulsione (come il rischio di persecuzioni o torture nel Paese di origine, ai sensi dell’articolo 19 del Tui).
Conclusioni
In assenza di queste circostanze tassative, il nesso di strumentalità tra l’originario decreto di espulsione e le successive misure esecutive — compreso l’eventuale trattenimento presso un Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) — rimane del tutto integro e legittimo.

