Nella seduta di mercoledì 5 agosto la Camera ha approvato in via definitiva, dopo il voto di fiducia incassato dal Governo con 191 sì, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante “Misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024”. Il testo, già passato al Senato senza modifiche il 30 luglio scorso, ha ottenuto 165 voti favorevoli e 80 contrari nel voto finale, chiudendo in tal modo l’iter di un provvedimento che incide su due distinti ambiti materiali: l’amministrazione della giustizia e il recepimento del pacchetto migrazione-asilo dell’Unione europea. Un’endiadi che, nella prassi della decretazione d’urgenza degli ultimi anni, è ormai la norma più che l’eccezione, ma che continua a sollevare interrogativi sul piano dell’omogeneità del contenuto. Per chi opera nel diritto (avvocati, magistrati, giuristi d’impresa, notai) il decreto offre una fotografia interessante delle urgenze del sistema giustizia in questa fase: da un lato la necessità di tamponare vuoti normativi imminenti (esame di avvocato, anzitutto), dall’altro l’ennesimo rinvio di riforme strutturali che la macchina giudiziaria non è ancora in grado di assorbire.
Nuovo esame di Stato per l’accesso alla professione forense
L’articolo 1, il più atteso dai praticanti, ridefinisce le modalità di svolgimento dell’esame di Stato per diventare avvocati. L’intervento si inserisce nel quadro determinato dalla mancata proroga, da parte del Milleproroghe 2026, del regime semplificato adottato negli anni della pandemia: in assenza di una nuova disciplina sarebbe tornato applicabile il modello ordinario previsto dalla legge n. 247/2012. Su sollecitazione del CNF, che aveva chiesto di stralciare la sola disciplina dell’esame dalla più ampia riforma dell’ordinamento forense, e dopo un tavolo tecnico con il Ministero della Giustizia e l’AIGA, il Governo ha optato per lo strumento d’urgenza. Il risultato è una sessione unica annuale articolata in due prove scritte, redazione di un parere e di un atto giudiziario, e una prova orale. Le prove scritte si svolgono in presenza (esclusa quindi la videoscrittura), col solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza. Il Ministro della giustizia può nominare ispettori, anche su richiesta del CNF, al fine di vigilare sulla regolarità delle prove. Il decreto interviene inoltre sulla scuola forense, prevedendo, in deroga al D.M. n. 17/2018 e fino all’istituzione della Commissione nazionale per la banca dati, che le verifiche intermedie non si svolgano e che l’accesso alla verifica finale sia consentito a chi abbia frequentato almeno l’80% delle lezioni di ogni semestre.
Tutela cautelare in materia di proprietà industriale e diritto d’autore e pagamento delle spese per le intercettazioni
L’articolo 2 interviene sulla disciplina delle misure cautelari in materia di proprietà industriale e diritto d’autore, modificando il regime della cosiddetta strumentalità attenuata. La novella stabilisce che, nei casi previsti, l’inefficacia delle misure cautelari anticipatorie non operi più automaticamente, ma debba essere dichiarata dal giudice su specifica istanza della parte destinataria della misura, da presentare entro il termine perentorio previsto dalla disposizione. La norma introduce inoltre una disciplina transitoria per le misure cautelari già adottate. Lo stesso articolo interviene sui tempi e sulle modalità di pagamento delle spese di giustizia relative alle prestazioni funzionali alle intercettazioni, nell’ambito delle misure adottate per adeguare l’ordinamento agli obblighi europei in materia di ritardi di pagamento.
Proroghe che rallentano (ancora) la riforma del processo penale
L’hub “giudiziario” del decreto si sostanzia, soprattutto, in un catalogo di rinvii. L’articolo 3 dispone tre proroghe: l’efficacia delle norme sulla composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari in materia di custodia cautelare in carcere slitta al 28 febbraio 2027; il termine da cui le intercettazioni dovranno essere effettuate tramite le infrastrutture digitali interdistrettuali centralizzate arretra ulteriormente al 31 dicembre 2027; l’operatività del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie viene ulteriormente differita, sino al 17 ottobre 2027. Non è la prima volta. Sul fronte delle intercettazioni, il dossier ricostruisce una storia di rinvii seriali: il termine, fissato al 28 febbraio 2025 dal D.L. n. 105/2023, era già stato spostato al 31 dicembre 2025 dal D.L. n. 202/2024 e poi al 31 dicembre 2026 dal D.L. n. 200/2025. Con la norma in esame si arriva a un ulteriore differimento in tre anni: il differimento è collegato, secondo la relazione illustrativa, alla necessità di completare le attività di migrazione e consolidamento delle infrastrutture digitali interdistrettuali destinate alla gestione delle intercettazioni. L’articolo 4 introduce, in deroga al limite ordinario, una proroga sino al 31 dicembre 2026 del termine massimo di permanenza dei magistrati giudicanti presso il medesimo ufficio, per chi lo avesse già superato, innovando al contempo il regime di assegnazione d’ufficio a ulteriore posizione tabellare in assenza di richiesta di trasferimento, quando le assegnazioni eccedano una determinata soglia, una disposizione destinata a incidere sull’organizzazione interna degli uffici e sulla distribuzione delle assegnazioni dei magistrati.
Ufficio per il processo, magistratura onoraria e indennizzi Pinto
Gli articoli 5 e 6 intervengono, rispettivamente, sulla disciplina della magistratura onoraria e sull’organizzazione dell’UPP. L’articolo 6 modifica, tra l’altro, la disciplina delle strutture organizzative e delle figure professionali assegnabili agli uffici per il processo, intervenendo anche sull’organizzazione presso i tribunali per i minorenni. L’articolo 7, di interesse per chi assiste parti civili in cause di equa riparazione, novella i termini di presentazione della dichiarazione necessaria a ottenere il pagamento degli indennizzi ex legge Pinto (l. n. 89/2001) e il correlato regime di decadenza in ipotesi di mancata trasmissione nei termini, prevedendo, per i crediti relativi alle somme liquidate nel 2022, il termine del 30 ottobre 2026 per la presentazione della dichiarazione necessaria ai fini del pagamento, a pena di decadenza. L’articolo 8 stanzia risorse per la digitalizzazione della giustizia destinate a continuità dei servizi di connettività e sicurezza delle infrastrutture digitali.
Notai, tetto di 15 anni alla responsabilità professionale
L’articolo 9 riscrive la disciplina della responsabilità professionale dei notai introducendo, accanto all’ordinario termine decennale di prescrizione decorrente dalla conoscibilità del danno, un limite di 15 anni dalla data in cui è stata compiuta la prestazione, oltre il quale l’azione non è “comunque” più esperibile. Il dossier parlamentare segnala un profilo interpretativo meritevole di approfondimento: resta fermo il termine decennale di prescrizione decorrente dalla conoscibilità del danno, ma il nuovo limite quindicennale, decorrente dal compimento della prestazione, può precludere l’esercizio dell’azione quando il danno divenga conoscibile dopo tale termine. La disposizione non qualifica espressamente il limite quindicennale come termine di decadenza, sicché resta da chiarire il suo coordinamento con la disciplina della prescrizione.
Recepimento del Patto UE su migrazione e asilo
La seconda anima del decreto, quantitativamente la più corposa, dagli articoli 10 a 17, dà attuazione al Patto europeo sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024, recependo la direttiva (UE) 2024/1346 sull’accoglienza e adeguando l’ordinamento ai regolamenti (UE) 2024/1348, sulla procedura comune di protezione internazionale, 2024/1349, sulla procedura di rimpatrio alla frontiera, 2024/1351, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, 2024/1356, sugli accertamenti alle frontiere esterne, e 2024/1358, sul nuovo sistema Eurodac. Tra le novità di maggior impatto pratico: l’introduzione del provvedimento prefettizio di “autorizzazione a risiedere in un luogo specifico” come alternativa al trattenimento; la fissazione in 12 settimane dalla registrazione della domanda del termine massimo di trattenimento nella procedura di frontiera; l’estensione da 60 a 90 giorni del termine, decorrente ora dalla formalizzazione (e non dalla semplice presentazione) della domanda, prima del quale al richiedente protezione internazionale è precluso l’accesso al lavoro; il trasferimento dalla Corte d’appello alle sezioni specializzate dei tribunali della competenza sulla convalida del trattenimento; l’istituzione, per il 2027-2028, di un contingente di 240 funzionari e 77 assistenti a tempo determinato per le Commissioni territoriali. Non mancano, anche qui, le osservazioni del Servizio Studi: dal difetto di coordinamento testuale nella novella all’articolo 10, comma 2-quater, del T.U. Immigrazione (che sostituisce la parola “ingresso” dove il testo vigente riporta solo “reingresso”), fino all’ambiguità di un rinvio normativo nell’articolo 5-sexies, dove non è chiaro se un richiamo all’articolo “14” del T.U. Immigrazione si riferisca al comma 14 dell’articolo 13 oppure all’articolo 14 in quanto tale, due disposizioni dal contenuto radicalmente diverso. Un problema non da poco per chi dovrà applicare in concreto i criteri del “rischio di fuga” ai fini dell’esecuzione coattiva dei provvedimenti di allontanamento.
Prossime tappe
Con l’ok definitivo della Camera si chiude l’iter parlamentare del disegno di legge di conversione. Il provvedimento dovrà ora essere promulgato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La legge di conversione, con le modifiche apportate al decreto-legge, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Resta però aperto, secondo quanto segnalato dallo stesso Servizio Studi, un insieme di rinvii a provvedimenti attuativi, la cui adozione tempestiva sarà decisiva per l’effettiva operatività di alcune delle norme più rilevanti, a partire dal decreto ministeriale di indizione della nuova sessione dell’esame di avvocato. Per gli operatori del diritto, insomma, la conversione in legge chiude solo la prima fase: la partita si sposta ora sui decreti attuativi e sulla concreta applicazione giurisprudenziale dei numerosi punti che il dossier parlamentare ha già segnalato come bisognosi di “approfondimento”.

