Prima di richiedere deduzioni fiscali per conto del cliente, il commercialista che presenta la dichiarazione fiscale deve aver verificato la regolarità degli adempimenti richiesti, viceversa rischia di pagare di tasca propria le eventuali sanzioni comminate dal Fisco. Con l’ordinanza n. 3215 depositata oggi, la Terza sezione civile adotta una linea particolarmente rigorosa nel tracciare la responsabilità del professionista.
Rispetto alla selva di deduzioni fiscali previste dal susseguirsi delle leggi – nel caso per il terremoto del 1997 in Umbria e nelle Marche -, il commercialista ha l’obbligo di verificare e poi riscontrare con il cliente, l’espletamento di “tutti gli adempimenti necessari affinché le deduzioni siano spettanti e possano quindi legittimamente essere inserite nella dichiarazione stessa senza pericolo di incorrere nella sanzione fiscale”, nel farlo dovrà adottare la “miglior scienza ed esperienza di un professionista della fiscalità”.
Se è vero, dunque, che egli non è tenuto a vigilare o condurre ricerche sulla veridicità e correttezza della documentazione contabile che gli viene prodotta, non può però “esimersi dal verificare che gli adempimenti previsti dalla legge per siffatte detrazioni (sic. nel testo, ndr) siano stati posti in essere, e ciononostante procedere alla deduzione delle spese stesse come se gli adempimenti fossero stati posti in essere”. Un simile comportamento, infatti, violerebbe l’obbligo di diligenza esigibile dal professionista.
Anche se il cliente, dunque, afferma di aver espletato un determinato “incombente formale”, nel caso la fatturazione dei costi; il commercialista non può certamente trascurare che la “deduzione” (nel caso specifico) era riconosciuta “non solo sul presupposto di tale formalità, ma altresì sulla base di precise comunicazioni” previste dalla legge fiscale (la fine dei lavori), che non erano state fatte, e “in assenza delle quali i benefici non potevano essere riconosciuti, come puntualmente avvenuto”.
Tornando al caso concreto, “se in effetti - argomenta la Corte - non poteva essere colta dal professionista l’erronea indicazione (da parte del geometra che curò l’esecuzione delle opere) della data di inizio dei lavori, l’assenza assoluta tra la documentazione della necessaria comunicazione di fine lavori era chiaramente rilevabile”, essendo un elemento sufficiente a determinare l’irregolarità dell’iter e, quindi, l’indebita fruizione del beneficio con applicazione delle sanzioni.
E allora la decisione della Corte d’appello è errata laddove non riconduce la responsabilità del professionista alle verifiche che su di lui incombono “circa l’osservanza delle disposizioni fiscali in relazione alle poste inserite nella dichiarazione”.
Affermando un principio di diritto, la Cassazione statuisce che: “Il professionista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi per conto del proprio cliente” (in base alla diligenza richiesta dall’art. 1176, secondo comma, cod. civ.), “è tenuto al controllo circa la sussistenza dei presupposti di legge per l’inserimento dei relativi dati”. “Con particolare riferimento alle deduzioni fiscali - prosegue la decisione -, egli è tenuto alla verifica dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti necessari affinché le stesse siano spettanti e possano quindi legittimamente concorrere alla riduzione del carico fiscale senza pericolo di incorrere nella sanzione fiscale e in modo da consentire al contribuente di ottenere il trattamento fiscale migliore, il tutto sulla base della miglior scienza ed esperienza di un professionista della fiscalità”.

