Sottolinea il Tribunale di Catania (sezione III, sentenza 9 settembre 2026 n. 3913) come sia principio consolidato, in relazione all’azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, quello secondo cui la legittimazione ad agire attribuita dall’art. 1137 c.c. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione e alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell’atto impugnato, essendo l’interesse ad agire, richiesto dall’art. 100 c.p.c. come condizione dell’azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall’accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni.
La delibera assembleare
Segnatamente, la deliberazione dell’assemblea dei condomini è un atto collettivo conclusivo di un procedimento di formazione svolto con l’osservanza di alcune regole fissate dalla legge o insite nella natura stessa dell’atto. Una di queste regole, non prevista espressamente dalla legge, ma derivante da un principio generale secondo cui la volontà di ciascun partecipante confluente nell’atto collettivo deve essere liberamente manifestata, è che tale libera manifestazione deve essere possibile non solo nella espressione conclusiva (voto di assenso o di dissenso) ma anche nelle premesse.
Ove l’esercizio di tale potere sia impedito o menomato, a cagione ad esempio della mancata o intempestiva comunicazione al condomino della data fissata per l’assemblea, è configurabile una delle ipotesi di contrarietà alla legge, prevista dall’art. 1137 c.c., comportante annullamento della delibera, a prescindere dal suo contenuto decisionale o meramente preparatorio, o programmatico.
Onere del condomino
Ciò posto, qualora il condomino agisca per far valere l’invalidità di una delibera assembleare, incombe sul condominio convenuto l’onere di provare che tutti i condomini sono stati tempestivamente avvisati della convocazione, quale presupposto per la regolare costituzione dell’assemblea, mentre resta a carico dell’istante la dimostrazione degli eventuali vizi inerenti alla formazione della volontà dell’assemblea medesima.
Quanto innanzi fermo restando che la necessità della verifica del negativo esperimento della prima convocazione non comporta la necessità di redigere un verbale negativo, ma attiene alla validità della seconda convocazione la quale è condizionata dall’inutile e negativo esperimento della prima, in questo caso per completa assenza dei condomini; la verifica di tale condizione va espletata nella seconda convocazione, sulla base delle informazioni orali rese dall’amministratore, il cui controllo può essere svolto dagli stessi condomini i quali o sono stati assenti alla prima convocazione, o, essendo stati presenti, sono in grado di contestare tali informazioni.
La costituzione in giudizio
Infine, nel giudizio ex articolo 1137 del codice civile, i singoli condomini possono volontariamente costituirsi mediante intervento che, dal lato attivo, va qualificato come adesivo autonomo (con la facoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi di lite, anche in presenza di rinunzia o acquiescenza alla sentenza da parte dell’originario attore), ove essi siano dotati di autonoma legittimazione ad impugnare la delibera, per non essersi verificata nei loro confronti alcuna decadenza, ovvero, se quest’ultima ricorra, come adesivo dipendente (e, dunque, limitato allo svolgimento di attività accessoria e subordinata a quella della parte adiuvata, esclusa la possibilità di proporre gravame); tale ultima è la qualificazione da riconoscersi, altresì, all’intervento, ove questo sia a favore del condominio, siccome volto a sostenere la validità della delibera impugnata, stante la legittimazione processuale passiva esclusiva dell’amministratore nei giudizi relativi all’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea, non trattandosi di azioni relative alla tutela o all’esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni.

