Scatta il reato di depistaggio per il rappresentante legale della Rsa che svii le indagini relative a un suicidio avvenuto nella struttura, anche se la manipolazione della scena non è avvenuta nell’esercizio delle funzioni. E ne risponde, a titolo di concorso, anche l’amministratore di fatto. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 33634/2026, respingendo il ricorso degli imputati e affermando un principio di diritto.
Il procedimento nasce dal suicidio di un’ospite di una RSA. Secondo l’accusa, alcuni responsabili della struttura, per occultare proprie responsabilità, avrebbero alterato la scena del fatto, spostando il corpo e facendo apparire la caduta come avvenuta in un luogo diverso; avrebbero inoltre fornito agli investigatori una versione non veritiera dell’accaduto.
Secondo la prospettazione difensiva, l’immutazione dello stato dei luoghi e la falsa rappresentazione della causa del decesso avrebbero dovuto essere ricondotte alla fattispecie di frode processuale (art. 374, comma 2, cod. pen.), e non al delitto di depistaggio previsto (art. 375 cod. pen.), difettando il necessario collegamento tra fa qualifica soggettiva pubblicistica degli imputati e l’attività di accertamento penale sviata.
Nel respingere il motivo, la Suprema corte chiarisce che il nesso che deve indubbiamente sussistere tra la qualifica soggettiva richiesta dalla norma e il fatto, “non va inteso nel senso che la condotta manipolatrice debba essere commessa nell’esercizio della funzione”. “Una simile lettura - prosegue la Corte - non sarebbe coerente con il dato normativo che include tra i possibili soggetti attivi anche l’incaricato di pubblico servizio, il quale, per definizione, non esercita una pubblica funzione in senso proprio”. “Ciò che rileva è, piuttosto, che l’oggetto delle indagini depistate ricada nell’ambito dell’ufficio pubblico o del servizio pubblico svolto dal soggetto qualificato, sicché la connessione richiesta dalla norma deve essere ravvisata tra tale ufficio o servizio e i fatti oggetto dell’accertamento penale, non necessariamente tra la specifica condotta materiale di immutazione dello stato dei luoghi e l’esercizio della funzione”.
Diversamente opinando, si finirebbe per restringere in modo ingiustificato l’ambito applicativo dell’art. 375 cod. pen., limitandolo ai soli soggetti investiti di compiti investigativi o ai soli atti formalmente compiuti nell’esercizio della funzione, in contrasto con la struttura della fattispecie e on la ratio di più intensa tutela dell’amministrazione della giustizia”.
In questo senso, non integra il depistaggio, ma può eventualmente configurare la frode processuale, la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che altera la scena di un fatto del tutto estraneo all’ufficio o al servizio svolto. È il caso, indicato dalla stessa Cassazione, dell’investimento stradale di un pedone, quando la qualifica pubblicistica dell’agente non abbia alcun rapporto con l’incidente oggetto delle indagini: manca, in questo caso, la posizione di garanzia richiesta dall’articolo 375 c.p.
Tornando al caso concreto, il fatto si è verificato all’interno della RSA gestita dagli imputati; ha riguardato una persona ospite della struttura; ha coinvolto il personale operante in quella struttura; ed è stato occultato proprio attraverso l’esercizio dell’autorità organizzativa e gerarchica che i ricorrenti esercitavano nell’ambito del servizio socio-sanitario prestato in convenzione con il servizio pubblico.
La condotta contestata non si esaurisce, dunque, in una manipolazione della scena del fatto compiuta da soggetti occasionalmente titolari di una qualifica pubblicistica. Essa si innesta, invece, nel medesimo contesto funzionale nel quale gli imputati erano chiamati ad assicurare la cura, l’assistenza e la protezione degli ospiti della RSA.
“Il collegamento funzionale tra la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio e l’accertamento penale sviato, richiesto dall’art. 375 cod. pen. – afferma la VI Sezione penale con un principio di diritto - non postula che la condotta manipolatrice sia compiuta nell’esercizio della funzione, né che il soggetto qualificato sia investito di compiti investigativi, essendo sufficiente che l’oggetto delle indagini depistate ricada nell’ambito dell’ufficio pubblico o del servizio pubblico svolto dal soggetto qualificato, così da far sorgere in capo a quest’ultimo una posizione di garanzia rispetto alla genuinità dell’accertamento e un dovere qualificato di conservazione, lealtà e collaborazione con l’autorità”.
Quanto infine all’amministratore di fatto, la Cassazione afferma che questi risponde quale concorrente extraneus nel reato proprio, in base all’articolo 110 c.p.: la condotta di occultamento e sviamento fu infatti realizzata di concerto con il rappresentante legale della Rsa, titolare della qualifica pubblicistica richiesta dall’articolo 375 c.p..
L’amministratore di fatto, scrive la Corte, risponde quale concorrente extraneus nel reato proprio, avendo assunto il ruolo di effettivo centro decisionale della condotta di occultamento e sviamento, senza che ciò comporti alcuna indebita estensione della qualifica soggettiva pubblicistica in capo all’amministratore di fatto.

