Ai fini della configurabilità del delitto di depistaggio, quale reato di pericolo concreto, non basta la falsità delle dichiarazioni: è necessario che esse siano concretamente idonee a incidere su indagini o giudizi in corso, frustrando specifiche esigenze investigative. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 13093/2026, accogliendo il ricorso di un ex agente della squadra mobile di Palermo contro la conferma di una misura cautelare.

La vicenda è collegata direttamente alle indagini sull’omicidio dell’ex presidente della Regione Sicilia, Piersanti Mattarella. Un ex poliziotto, l’attuale ricorrente, intervenuto nel 1980 sul luogo dell’omicidio è indagato per depistaggio nelle nuove indagini sul delitto. Secondo l’accusa, nel 2024 avrebbe fornito false informazioni sulla sorte di un guanto trovato nell’auto usata dagli assassini, indicando di averlo affidato a un appartenente alla polizia scientifica che da verifiche successive risultava non aver mai prestato servizio presso il suddetto reparto, con l’obiettivo di sviare le indagini e coprire la scomparsa del reperto.  La difesa sostiene invece che si tratti di errori dovuti al tempo trascorso (oltre 40 anni) e non di un tentativo di depistaggio.

Per la VI Sezione penale, a fondamento dell’ordinanza cautelare vi è il discutibile sillogismo per cui all’epoca dei fatti, l’agente aveva redatto una falsa annotazione per evitare l’analisi del guanto e, a distanza di oltre 45 anni, una volta riaperte le indagini, avrebbe reso false dichiarazioni per “coprire” il favoreggiamento commesso all’epoca dell’omicidio. La difesa replica che l’imputato, lungi dall’occultare il reperto, lo aveva documentato e mostrato al proprietario dell’auto, comportamento incompatibile con qualsiasi intento di favoreggiamento.

La Suprema corte ricorda che il delitto di depistaggio integra un reato di pericolo concreto che richiede il “dolo specifico dell’agente, occorrendo che la condotta manipolatrice – materiale o dichiarativa – sia effettivamente idonea ad incidere con effetto inquinante su un'indagine o un giudizio in corso, in relazione alla quale deve delinearsi il risultato investigativo e l’ambito dell’accertamento pregiudicato per effetto del reato, pur non essendo necessaria la rappresentazione dello specifico reato, oggetto di accertamento, rispetto al quale la condotta genera un tale effetto”.

Lì dove, dunque, il depistaggio è contestato in forma dichiarativa, “la prova del reato non può discendere dalla mera prova della falsità delle dichiarazioni (condotta che può al limite integrare altre ipotesi di reato), occorrendo la dimostrazione dell’incidenza di tali dichiarazioni rispetto a specifiche esigenze investigative che risultino frustrate per effetto di tale reato”.

Secondo la Cassazione l’indagine che ha condotto all’arresto dell’agente si fonda su una “sorta di appiattimento temporale tra quanto avvenuto nel 1980 e riportato all’attualità sulla base delle dichiarazioni rese dal ricorrente nel 2024, senza che si sia adeguatamente valutato quale sarebbe l’incidenza negativa concreta di tali dichiarazioni rispetto a sviluppi investigativi”.

Quanto alle esigenze cautelari, la loro sussistenza è stata affermata in modo generico e non supportato da elementi concreti: il presunto legame con ambienti investigativi, anche considerato che il soggetto è in pensione e i fatti risalenti, è indimostrato, e mancano i requisiti di attualità e concretezza.

 

 

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