Civile

Deposito telematico, i chiarimenti per le impugnazioni in Cassazione

La Suprema corte, sentenza n. 12971/2024, afferma che il deposito di copia autentica del provvedimento impugnato è assolto non solo dal deposito della relativa copia informatica ma anche dal deposito del duplicato informatico del provvedimento

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di Francesco Machina Grifeo

Arrivano i chiarimenti della Terza Sezione Civile, sentenza n. 12971/2024, in tema di improcedibilità dell’impugnazione per cassazione per deposito di copia della sentenza impugnata priva di “dati identificativi”. La soluzione della Cassazione arriva con la formulazione di due principi di diritto all’esito di un approfondimento sulle nozioni di “copia informatica di documento informatico” e di “duplicato informatico”, secondo le definizioni contenute nell’articolo 1, comma 1, del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82, e richiamate le disposizioni speciali per il processo civile in tema di attestazione di conformità nonché la nozione di “contrassegno elettronico”, “timbro digitale”, “codice bidimensionale”, “glifo” ai sensi dell’articolo 23, comma 2-bis, C.A.D., alla luce delle linee guida emanate dall’AgID con circolare n. 62 del 30 aprile 2013.

La Cassazione ricorda che l’articolo 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., richiede il deposito di “copia autentica della decisione impugnata”. Il provvedimento emesso come documento informatico e sottoscritto con firma digitale è depositato nel fascicolo tramite l’applicativo l’informatico (articolo 15 del Dm 21 febbraio 2011, n. 44). La pubblicazione avviene, dunque, non più attraverso la materiale apposizione del deposito e della relativa certificazione da parte del cancelliere, bensì attraverso l’accettazione del deposito telematico del provvedimento e l’attribuzione mediante il sistema informatico del numero identificativo e della data dell’adempimento, con inserimento nel fascicolo informatico e conseguente ostensibilità agli interessati. Ne consegue che, per effetto dell’attuazione del processo telematico, alla certificazione della cancelleria sull’unico originale in formato cartaceo è subentrata la registrazione automatica del documento informatico effettuata dal sistema informatico

Con l’accettazione del deposito telematico e l’attribuzione del numero cronologico, il provvedimento digitale è inserito nel fascicolo informatico e solo in esito alla pubblicazione informatizzata diventa consultabile da parte dei difensori, attraverso il portale dei servizi telematici (articolo 6 del Dm.n. 44/2011), nella versione originale, rappresentata dal duplicato (che reca la firma digitale del magistrato), o nella copia informatica, che reca la stampigliatura dei dati esterni della pubblicazione (vale a dire il numero di cronologico e la data di pubblicazione) come segno grafico apposto dal sistema per evidenziare l’avvenuto processamento informatico. Pertanto, nella differente realtà digitale il concetto di unico originale risulta sostanzialmente superato dalla possibilità di accedere al duplicato (che equivale all’originale), dovendosi, altresì, evidenziare che è l’accettazione dell’atto da parte del cancelliere a determinare l’inserimento del provvedimento nel fascicolo informatico, sicché resta escluso che il difensore possa accedere al duplicato ovvero alla copia informatica se non è intervenuta la pubblicazione.

La Suprema corte ha enunciato i seguenti principi di diritto: «a) in regime di deposito telematico degli atti, l’onere del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato imposto, a pena di improcedibilità del ricorso dall’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., è assolto non solo dal deposito della relativa copia informatica, recante la stampigliatura solo rappresentativa dei dati esterni (numero cronologico e data) concernenti la sua pubblicazione, ma anche dal deposito del duplicato informatico di detto provvedimento, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell’originale informatico e che, per sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione (e, dunque, la stampigliatura presente nella copia informatica) che ne determinerebbe, di per sé, l’alterazione.

Ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione, ove non evincibili tramite i sistemi informatici in uso alla Corte di cassazione e in contestazione, vanno attinti attraverso la consultazione del fascicolo di merito acquisito d’ufficio ai sensi dell’art. 137-bis c.p.c. per i giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ovvero, per i giudizi precedentemente introdotti, tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente ai sensi dell’art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all’abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022;

b) nel regime in cui è consentito il deposito di copia analogica del provvedimento impugnato redatto come documento informatico nativo digitale e così depositato in via telematica, ove detta copia analogica sia tratta dal duplicato informatico depositato nel fascicolo informatico, l’onere di cui all’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., è assolto tramite l’attestazione di conformità della copia al duplicato apposta dal difensore. Ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione del provvedimento impugnato, ove in contestazione, vanno attinti tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente ai sensi dell’art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all’abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022».

Così, tornando al caso specifico, per la Corte l’impugnazione è procedibile, nonché tempestiva. Come risulta dal sistema informatico (Desk del magistrato), il ricorrente, a seguito di notifica del ricorso per cassazione in data 1° febbraio 2022, ha depositato il 21 febbraio 2022 (sia alle ore 14,36, che alle ore 16,53) il file dell’impugnata sentenza della Corte di appello di Milano in busta marcata “30913476s.zip.p7m” e contenente il file.pdf “30913476s”, la cui apertura ha consentito, tramite apposita applicazione (e in particolare, consultando il “pannello firme”), di verificare l’esistenza e validità delle firme digitali del presidente e dell’estensore della pronuncia, nonché del cancelliere che ha accettato il deposito del provvedimento. Il file della sentenza impugnata, depositato il 21 febbraio 2022 nel rispetto del termine di legge, è un duplicato informatico, privo, dunque, della stampigliatura recante i dati sulla pubblicazione, ma, in forza del principio enunciato, integra deposito idoneo ad adempiere l’onere previsto dall’articolo 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

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