Ai fini della tempestività del deposito telematico, rileva la data e l'ora della ricevuta di avvenuta consegna (seconda PEC), che perfeziona il deposito per il depositante, mentre la successiva accettazione della cancelleria serve solo a consolidarne gli effetti. La Cassazione, con l’ordinanza n. 23286/2026, ha quindi cassato la decisione che aveva dichiarato tardivo un reclamo perché aveva considerato come data del deposito quella del caricamento nel fascicolo da parte della cancelleria.

Il caso riguarda una madre che aveva chiesto al giudice tutelare il nulla osta per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio della figlia minorenne. Dichiarato inammissibile il ricorso, il successivo reclamo era stato ritenuto tardivo dal Tribunale perché considerato depositato il giorno dell’accettazione della cancelleria e non quello della ricevuta di avvenuta consegna della PEC. In particolare, secondo il giudice di merito, il provvedimento era stato comunicato il 20 marzo 2025, mentre il reclamo era stato depositato il successivo 1° aprile, oltre dunque il termine di dieci giorni, scaduto il 30 marzo 2025, giorno festivo, e pertanto prorogato di diritto al 31 marzo 2025.

Al contrario, per la ricorrente il deposito si sarebbe perfezionato già il 31 marzo, alle ore 13:36, ossia nel momento in cui è stata generata la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) della PEC. L’accettazione del deposito da parte della cancelleria, intervenuta il 1° aprile 2025, avrebbe invece natura meramente tecnica e non inciderebbe sul momento di perfezionamento del deposito né, conseguentemente, sulla tempestività del reclamo.

Il motivo è stato accolto dalla Prima sezione civile secondo cui la declaratoria di tardività era fondata sull’erronea individuazione del momento perfezionativo. È infatti la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), generata il 31 marzo, ad assumere rilievo decisivo. Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179/2012, spiega la Corte, il deposito si perfeziona, per il depositante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna della PEC, momento che costituisce il parametro normativo di riferimento ai fini della verifica della tempestività del deposito.

Il successivo caricamento del reclamo nel fascicolo telematico da parte della cancelleria, avvenuto soltanto in data 1° aprile 2025, integra un’attività meramente interna all’ufficio giudiziario, successiva, per coloro che effettuano il deposito, al perfezionamento dello stesso. La Cassazione distingue però il ritardo della cancelleria, che non incide sulla tempestività del deposito, dall’esito negativo dei controlli telematici: solo in quest’ultimo caso il difensore deve ripetere il deposito o chiedere la rimessione in termini.

Così ricostruito il quadro, conclude la Corte, non si pone “alcuna questione relativa a un eventuale malfunzionamento della quarta PEC, né emerge la necessità di un’istanza di rimessione in termini da parte della ricorrente”.

 

 

 

 

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