La Corte di cassazione penale con due sentenze odierne - nn. 38004/2026 e 38005/2026 - ha ribadito l’illegittimità del deposito “non telematico” di atti, impugnazioni e ricorsi in assenza del verificarsi dell’unica eccezione espressamente prevista dalla legge: ossia il caso di malfunzionamenti certificati dal Direttore generale dei Servizi informatvi automatizzati del ministero della Giustizia.
In entrambe le vicende il ricorso per cassazione era stato promosso contro ordinanze in materia cautelare ed entrambi i ricorsi sono stati ritenuti inammissibili perché il deposito degli stessi era avvenuto con l’invio di posta certificata all’ufficio giudiziario competente, ma non tramite il Portale Pst Giustizia e in assenza di certificazioni di malfunzionamenti nel periodo in cui sono stati realizzati gli adempimenti.
Nel primo caso il ricorso era stato depositato tramite Pec senza addurre alcuna giustificazione che avrebbe impedito il deposito telematico sul Portale dedicato. La Corte di cassazione quindi dichiara inammissibile il ricorso ricordando che l’unica scusante al mancato deposito del ricorso in via telematica è quella della certificata circostanza da parte del Dgsia di un rilevato malfunzionamento del sistema in un dato periodo di tempo.
Con la sua decisione (n. 38004) di inammissibilità del ricorso la Cassazione penale coglie l’occasione per chiarire che in assenza della suddetta certificazione da parte del Dsgia (che a partire dal 1° aprile 2026 è l’unica eccezione prevista) può giustificare il deposito in forma diversa il malfunzionamento che sia stato accertato e attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario presso cui va posto in essere l’adempimento.
Nel secondo caso il difensore aveva depositato ugualmente l’atto di ricorso tramite Pec lamentando però, espressamente, di non aver potuto procedere al deposito telematico in quanto aveva riscontrato un malfunzionamento. Al fine di giustificare l’utilizzo della diversa modalità di deposito e provare il malfunzionamento aveva provveduto a salvare e allegare la schermata dove si evidenziavano i dati completi del ricorso da depositare, ma da tale schermata non emergeva nessun elemento - e men che mai un’esplicito messaggio - di malfunzionamento del Portale. Quindi il deposito poi adempiuto tramite Pec appariva del tutto ingiustificato. Infatti, come dice la sentenza n. 38005 il malfunzionamento non può mai essere attestato dal solo utente.

