L’articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera b), della legge sull’Ordinamento penitenziario (354/1975) contrasta con gli articoli 2, 3 e 117 della Costituzione nella parte in cui non prevede che la persona sottoposta al regime del “carcere duro” possa fruire della telefonata sostitutiva del colloquio visivo mensile non solo con familiari e conviventi ma anche con «persone diverse», alle stesse condizioni previste per i colloqui visivi (che sono ammessi «in casi eccezionali, determinati volta per volta...
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