LA QUESTIONE
Le dichiarazioni rese da terzi, ancorché qualificati, possono valere, da sole, come prova contraria nell’ambito dell’accertamento sintetico? E quali requisiti deve possedere la documentazione prodotta dal contribuente per dimostrare che le spese contestate per incrementi patrimoniali trovino copertura in ulteriori redditi, quanto a esistenza, entità e durata della relativa disponibilità?
LA QUESTIONE
Le dichiarazioni rese da terzi, ancorché qualificati, possono valere, da sole, come prova contraria nell’ambito dell’accertamento sintetico? E quali requisiti deve possedere la documentazione prodotta dal contribuente per dimostrare che le spese contestate per incrementi patrimoniali trovino copertura in ulteriori redditi, quanto a esistenza, entità e durata della relativa disponibilità?
Dpr 29 settembre 1973, n. 600: art. 38 - Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche
Cassazione civ., Sez. V, Ord., 24 marzo 2026, n. 7042
La prova contraria nell’accertamento sintetico: il quadro normativo
L’accertamento sintetico, nella formulazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 applicabile ratione temporis, consente all’Amministrazione finanziaria di ricostruire il reddito complessivo del contribuente sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva, tra i quali rientrano le spese sostenute per l’acquisto di beni e servizi. In presenza di spese per incrementi patrimoniali, la norma introduce una presunzione legale relativa: la spesa si presume finanziata mediante redditi conseguiti...


