In tema di responsabilità civile per diffamazione, sottolinea il Tribunale di Latina (sezione I, sentenza 10 marzo 2026 n. 543) , il danno all’immagine e alla reputazione, inteso come danno conseguenza, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne chieda il risarcimento.
Sicché la sua liquidazione deve essere compiuta dal Giudice in base non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato.
La lesione dell’interesse tutelato
Impraticabile la via del risarcimento in re ipsa, è da precisare che il danno risarcibile si identifica non con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima.
Il Giudice, da parte sua, può avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, sempre, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé.
Se è vero che la libertà di espressione, in particolare sub specie di diritto di cronaca e di critica esercitato dai giornalisti, costituisce pietra angolare di ogni ordinamento democratico, non è men vero che la reputazione individuale è del pari un diritto inviolabile, strettamente legato alla stessa dignità della persona.
Le aggressioni illegittime
Aggressioni illegittime a tale diritto possono incidere grandemente sulla vita privata, familiare, sociale, professionale, politica delle vittime, con danni che sono suscettibili, oggi, di essere enormemente amplificati dai moderni mezzi di comunicazione, che rendono agevolmente reperibili per chiunque, anche a distanza di molti anni, tutti gli addebiti diffamatori associati al nome della vittima.
Questi pregiudizi debbono essere prevenuti dall’ordinamento con strumenti idonei, necessari e proporzionati, nel quadro di un indispensabile bilanciamento con le contrapposte esigenze di tutela della libertà di manifestazione del pensiero, e del diritto di cronaca e di critica in particolare.
Peraltro, qualunque critica che concerna persone è idonea a incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno e, così, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia pur minimamente, la reputazione di taluno significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
Infatti, sostenere una tesi diversa significherebbe affermare che nel nostro ordinamento giuridico è previsto e tutelato il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero solo ed esclusivamente nel caso che questo consista in approvazioni e non in critiche.
Il diritto di critica
Ed allora, il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purchè siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato.
Consegue che non è giuridicamente, nè logicamente, corretto sostenere il prevalere del diritto all’onore ed alla reputazione sul diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero in chiave critica anche in presenza di sue capacità lesive estremamente ridotte.
Conclusioni
In conclusione, accertare se un’espressione, uno scritto, un documento, siano effettivamente lesivi dell’onore e della reputazione altrui costituisce un accertamento in fatto da svolgersi tenendo conto di allegazioni e prova, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, della diffusione dello scritto, della rilevanza dell’offesa e della posizione sociale della vittima.

