Nella diffamazione commessa mediante trasmissione Tv con attribuzione di un fatto determinato, la competenza territoriale spetta al giudice del luogo di residenza della persona offesa. La Cassazione, Prima Sezione penale con sentenza 33124 del 2026, chiarisce che l’intervento 150/2021 della Corte costituzionale del 2021 sul trattamento sanzionatorio non ha fatto venir meno il criterio speciale di competenza. La Cassazione conferma così l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità. La decisione risolve un conflitto negativo di competenza.
La vicenda
Il procedimento riguardava una contestazione di diffamazione aggravata commessa nel corso di una trasmissione televisiva. Nello specifico la diffamazione era stata messa in atto in una trasmissione: il conflitto era tra il tribunale di Monza, (sede dell’emittente), e il Tribunale di Ancona, individuato in relazione alla residenza delle persone diffamate.
Erano chiamati a rispondere del reato il conduttore della trasmissione e il soggetto intervistato. Il giudice inizialmente investito del procedimento aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale. Aveva ritenuto determinante il luogo dal quale era stato emesso il segnale televisivo, considerandolo quello in cui si era realizzata l’ultima parte dell’azione. Il giudice al quale erano stati successivamente trasmessi gli atti non ha condiviso tale impostazione e ha sollevato conflitto negativo di competenza. Secondo quest’ultimo doveva trovare applicazione la disciplina speciale prevista per la diffamazione radiotelevisiva con attribuzione di un fatto determinato.
La decisione
La Cassazione ha condiviso questa seconda interpretazione. Ha chiarito che il criterio speciale non è venuto meno a seguito della pronuncia della Corte costituzionale del 2021 e che si applica inoltre indipendentemente dalla particolare qualifica dell’autore della diffamazione. La competenza è stata pertanto attribuita al giudice del luogo di residenza delle persone offese.
I precedenti
Il principio era stato già affermato dalla Cassazione, che ha riconosciuto la persistente operatività del foro della persona offesa anche dopo l’intervento della Consulta (Cass. pen., Sez. V, n. 26919/2024; Sez. V, n. 34507/2024; Sez. I, n. 15947/2025). Nello stesso solco si collocano precedenti (Cass. pen., Sez. V, n. 7223/2019; n. 33287/2016; n. 4158/2014; Sez. I, n. 5413/2003), mentre sul versante civile è richiamato il principio delle Sezioni Unite sulla competenza nelle lesioni dei diritti della personalità attraverso i mezzi di comunicazione di massa (Cass. civ., Sez. Un., n. 21661/2009).

