Dimissioni per fatti concludenti: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro precisa gli adempimenti a carico del datore di lavoro
Le prescisazioni sono contenute nella recente nota INL n. 597/2025
Il Collegato Lavoro (legge 203/2024) ha introdotto all’articolo 26 del d.lgs. 151/2015, il comma 7-bis.
La norma, finalizzata a combattere gli abusi in tema di Naspi, ha introdotto le dimissioni per fatti concludenti secondo cui in caso di assenza del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza, di quindici giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore.
In questo modo il datore di lavoro non sarà costretto a procedere con licenziamento del lavoratore, né al pagamento del relativo “ticket”, ed il lavoratore, in quanto dimissionario, non avrà diritto a percepire l’assegno Naspi.
Tuttavia, ai fini delle dimissioni per fatti concludenti non è sufficiente che sia spirato il termine citato dalla norma: la nota dell’INL precisa che è onere del datore di lavoro effettuare una comunicazione secondo il modello messo a disposizione dell’utenza.
La comunicazione va inviata a mezzo Pec dal datore di lavoro alla sede territoriale dell’Ispettorato competente in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro. Nella comunicazione va inserito il periodo di assenza ingiustificata del lavoratore nonché i suoi dati anagrafici ed i recapiti, anche telefonici e di posta elettronica. Ciò in quanto è dovere dell’Ispettorato quello di effettuare accertamenti ispettivi sulle ragioni che hanno determinato le assenze del lavoratore.
Infatti, l’Ispettorato territoriale che riceve la comunicazione dal datore di lavoro ne verifica la veridicità, contattando il lavoratore, i suoi colleghi o altri soggetti che possano fornire elementi utili. In particolare, l’Ispettorato verificherà la sussistenza di cause di forza maggiore (per esempio in caso di ricovero ospedaliero) che hanno impedito al lavoratore di comunicare al datore di lavoro l’assenza.
La nota precisa che tali verifiche sono solo eventuali e che in ogni caso devono essere concluse entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell’Ispettorato. A conclusione degli accertamenti, in caso di inefficacia della risoluzione, l’Ispettorato ne darà riscontro sia al datore di lavoro che al lavoratore, informando l’ultimo del diritto alla ricostituzione del rapporto.
Infine, gli ispettori valuteranno anche se i motivi dell’assenza siano meritevoli di giusta causa - come da esempio per il caso di mancato pagamento da parte del datore di lavoro delle retribuzioni - informando il lavoratore dei conseguenti diritti.
Tali istruzioni operative non sono esenti da potenziali criticità, ma la prassi darà risposta ai dubbi ancora irrisolti.
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*Michele Giammusso, Avvocato Giuslavorista, Grande Stevens Studio Legale Associato