Le dimissioni volontarie a seguito di un trasferimento presso una nuova sede, seppure molto lontana geograficamente, non danno diritto a percepire l’indennità di disoccupazione. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 10559 depositata oggi, affermando che l’ipotesi non integra le dimissioni per giusta causa cui segue la Naspi.
Il caso è quello di un dipendente che dopo aver ricevuto la notizia del trasferimento da Genova a Catania si era dimesso vista “l’impossibilità di prestare l’attività lavorativa in un luogo così lontano”, ritenendo che ricorresse una giusta causa di recesso, ossia quella “grave situazione oggettiva che non consentiva la prosecuzione del rapporto”, e ciò “a prescindere dalla sussistenza di un inadempimento datoriale”.
In primo grado, il Tribunale aveva respinto la domanda negando l’indennità di disoccupazione ma la Corte d’appello ha ribaltato il verdetto valorizzando – esclusivamente - la distanza tra la vecchia e la nuova sede di lavoro.
Nel ricorso, l’Inps ha sostenuto che il Collegio non ha valutato se ricorreva “l’esistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” alla base del cambio di sede e, dunque, non ha verificato l’eventuale “grave inadempimento del datore di lavoro”, né tantomeno “l’intollerabilità della prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”. Aggiungendo che la natura involontaria della disoccupazione deve escludersi nell’ipotesi in cui il lavoratore si ponga volontariamente nella posizione di disoccupato, potendo proseguire il rapporto di lavoro.
Per la Sezione Lavoro il motivo è fondato. La previsione dell’art. 3, co. 2, Dlgs n.22/2015, secondo cui “la NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa”, obbliga infatti ad una “verifica delle concrete circostanze del caso”. La Corte territoriale avrebbe dovuto dunque accertare “l’insussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive del trasferimento (art. 2103 cod. civ.)”, circostanze idonee “a configurare l’inadempimento del datore di lavoro e la violazione degli obblighi contrattuali” richiesti “per legittimare la dichiarazione unilaterale di recesso ed integrare la giusta causa”. I giudici invece hanno considerato la distanza “di per sé ostativa alla possibilità di prestare l’attività lavorativa”; omettendo del tutto di valutare l’eventuale inadempimento datoriale.
La Corte d’appello, in sede di rinvio, dovrà dunque rivalutare la fattispecie sulla base del seguente principio di diritto: “In tema di NASpI, il riconoscimento della prestazione al lavoratore dimissionario presuppone che le dimissioni siano rese per giusta causa ai sensi dell’art. 3, co. 2, d.lgs. n.22/2015, che richiede l’accertamento di circostanze imputabili al datore di lavoro e tali da integrare un grave inadempimento (o comunque una condotta datoriale idonea a rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto); pertanto, non è sufficiente, da sola, la notevole distanza conseguente al trasferimento della sede di lavoro per ritenere sussistente la giusta causa e la conseguente disoccupazione involontaria”.

