Resta stringente l’obbligo di motivazione per i giudici di ultima istanza che decidono di non attivare il rinvio pregiudiziale. La Corte di giustizia Ue, sentenza nella causa C-767/23, ha chiarito che anche nell’ipotesi in cui il giudice possa respingere i ricorsi con motivazione sommaria, egli deve comunque esporre in modo specifico e concreto l’eccezione rispetto all’obbligo di rinvio pregiudiziale.
La vicenda – Un cittadino marocchino, con moglie e i figli con cittadinanza dei Paesi Bassi, ha presentato domanda di permesso di soggiorno. Poiché la domanda è stata respinta in quanto egli era già titolare di un permesso di soggiorno in Spagna, ha presentato ricorso davanti al tribunale dell’Aia, sezione di Utrecht (Paesi Bassi) che l’ha bocciato. A questo punto ha presentato appello dinanzi al Consiglio di Stato che ha ritenuto di non dover procedere a un rinvio pregiudiziale in quanto la risposta alla questione di interpretazione del diritto dell’Unione sarebbe già emersa chiaramente dalla giurisprudenza della Corte. Si tratta di una motivazione certamente sommaria, prevista però dalla legge nazionale sugli stranieri, per contemperare l’esigenza di consentire sempre l’appello ma anche di dare la possibilità al supremo organo della giustizia amministrativa di concentrarsi sulle questioni più rilevanti.
La motivazione – La Corte ricorda, anzitutto, che i giudici nazionali di ultima istanza sono soggetti all’obbligo di rinvio pregiudiziale, con tre eccezioni: irrilevanza della questione; esistenza di una decisione della Corte, o presenza di un acte clair.
Pertanto, tenuto conto del ruolo fondamentale del procedimento pregiudiziale nell’ordinamento giuridico dell’Unione, il giudice che nega il rinvio deve sempre motivare e, dunque, esporre, in modo specifico e concreto, in funzione delle circostanze di fatto e di diritto in questione, i motivi per cui si applica una delle eccezioni.
Mentre il fatto che uno Stato membro autorizzi una motivazione sommaria, per ridurre la durata dei procedimenti, non muta la conclusione. Anche in una situazione del genere, un organo giurisdizionale supremo rimane tenuto a esporre, in modo specifico e concreto, i motivi per cui ritiene giustificata la mancata presentazione di una questione pregiudiziale alla Corte.
La sentenza precisa anche che l’organo giurisdizionale può far propria la motivazione del giudice di grado inferiore, purché quest’ultimo abbia esposto i motivi per cui ha ritenuto che la questione non fosse pertinente, o che la disposizione del diritto dell’Unione fosse già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte, oppure che tale interpretazione si imponesse con un’evidenza tale da non dava adito ad alcun ragionevole dubbio.

