Il dipendente statale in regime di diritto pubblico, assolto in un procedimento penale legato al servizio, può ottenere dal giudice amministrativo la quantificazione del rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa, anche in misura diversa da quella ritenuta congrua dall’Avvocatura dello Stato. Lo ha stabilito l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 3/2026. Se il parere è carente di motivazione, il giudice, su domanda dell’interessato e con tutta la documentazione necessaria agli atti, può determinare direttamente l’importo spettante, senza limitarsi ad annullare il parere e il provvedimento di rimborso.
Il caso era quello di un militare che dopo l’assoluzione aveva chiesto il rimborso di 42mila euro di spese legali. L’Avvocatura dello Stato ritenne congrui 5.910 euro, oltre accessori, e il ministero della Difesa liquidò il rimborso su quella base. L’erede del militare impugnò la decisione. Il Tar Puglia, rilevato il difetto di motivazione del parere, fissò direttamente il rimborso in 10mila euro onnicomprensivi. Il Ministero contestò il potere del Tar di stabilire la cifra; la Plenaria ha respinto l’appello e confermato la sentenza.
La questione investe l’ampiezza del sindacato del giudice amministrativo sul parere di congruità dell’Avvocatura in ordine al quantum del rimborso delle spese legali. La decisione chiarisce che il Legislatore, disponendo che le spese siano «rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato», non ha voluto subordinarne la misura, parzialmente compensativa, a valutazioni equitative dell’amministrazione; il parere di congruità, infatti, consiste nel raffronto tra l’attività difensiva svolta e i parametri forensi, con l’obiettivo di proteggere la PA da richieste eccessive e assicurare un trattamento uniforme tra le diverse amministrazioni coinvolte. Ma non si tratta di una attività «riservata».
“Il giudice amministrativo – si legge nella decisione - una volta ravvisato il difetto di motivazione del parere di congruità espresso dall’Avvocatura dello Stato sull’istanza di liquidazione del rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, non si deve necessariamente limitare all’annullamento della determinazione amministrativa”. “Su domanda dell’interessato e laddove sia acquisita in atti tutta la documentazione necessaria – prosegue -, il giudice può accertare l’importo delle spese spettanti al dipendente a titolo di rimborso, facendo diretta applicazione della disciplina vigente”.
La decisione supera così una differente tutela dei dipendenti pubblici: il giudice ordinario del lavoro poteva già quantificare il rimborso per il personale contrattualizzato, mentre, secondo il precedente orientamento, il giudice amministrativo doveva limitarsi ad annullare il parere, lasciando all’Avvocatura dello Stato una nuova valutazione. La Plenaria conferma infine che, per il personale in regime di diritto pubblico, la posizione del dipendente resta un interesse legittimo.

