Non è prevista una durata minima obbligatoria – neppure triennale – per gli incarichi dirigenziali a termine conferiti a soggetti estranei ai ruoli della dirigenza pubblica. Lo ha chiarito la Cassazione, sentenza n. 4813/2026, confermando la decisione della Corte di appello di Palermo.
Non è scattata dunque la condanna al risarcimento del danno del Comune di Palermo per “l’illegittima interruzione anticipata” di un incarico dirigenziale a seguito di “selezione pubblica per titoli”, e durato ventitré mesi al posto dei trentasei invocati dal lavoratore. Secondo i giudici di secondo grado occorre distinguere tra incarichi conferiti ai dirigenti di ruolo e incarichi attribuiti a soggetti esterni. Solo per la prima categoria, varrebbe il termine minimo triennale (art. 19, co. 2, del Dlgs n. 165/2001) mentre per i soggetti estranei all’amministrazione la durata dell’incarico non potrebbe eccedere il termine di tre e cinque anni (co. 6 dello stesso articolo 19). Secondo il ricorrente invece la durata minima triennale varrebbe “per tutti gli incarichi dirigenziali, inclusi quelli conferiti a soggetti esterni” da parte degli enti locali (ex art. 110 Tuel).
Per la Sezione lavoro tale orientamento “merita di essere sottoposto a revisione”. La Cassazione, per prima cosa, ricorda che l’art. 19 sugli incarichi dirigenziali trova applicazione anche ai dirigenti degli enti locali, in forza del comma 6-ter. Il comma 2 disciplina in generale le modalità di conferimento degli incarichi e, quanto alla durata, stabilisce espressamente che essa “non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni”. Si tratta, prosegue la decisione, di una previsione dettata però unicamente per gli incarichi “assegnati agli appartenenti ai ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione” che “non può pertanto applicarsi anche agli incarichi conferiti… a dipendenti della p.a. non appartenenti ai ruoli dirigenziali o a soggetti esterni all’amministrazione”.
Vi osta anzitutto l’argomento letterale, non prevedendo la norma un termine minimo. Ma anche considerazioni di “ordine logico sistematico”: il termine minimo (art. 19, co. 2), infatti, riguarda i dipendenti assunti con pubblico concorso e destinati stabilmente a operare all’interno della P.A. Al contrario, l’art. 19, co. 6, si riferisce a soggetti che sono esterni alla P.A. e che, spirato il contratto, non è detto continueranno ad essere dirigenti. Per questi ultimi sovente assunti per “attività più specifiche” e con “obiettivi tarati sulle particolari competenze” non si rende dunque necessaria la previsione di una durata minima dell’incarico.
Del resto, come ribadito dalla giurisprudenza, il lavoro dirigenziale pubblico a termine (art. 19, co. 6, Dlgs n. 165/2001) “si configura come forma eccezionale rispetto al rapporto a tempo indeterminato”. Sotto questo profilo vale la disciplina eurounitaria volta “ad evitare la reiterazione abusiva dei rapporti a termine”, per cui la facoltà di rinnovo “non può essere più esercitata, una volta superati i limiti triennali e quinquennali di durata massima”, neanche attraverso l’attribuzione di un incarico diverso, se riguarda la normale attività dell’ente. Incompatibile con la normativa europea è anche la fissazione di una durata legale minima triennale per incarichi conferiti a soggetti non appartenenti al ruolo dei dirigenti a tempo indeterminato.
Queste considerazioni (che prendono le mosse dall’art. 19, co. 6, del Dlgs n. 165 del 2001), prosegue la decisione, si attagliano perfettamente anche agli incarichi conferiti dagli enti locali ai sensi dell’art. 110 TUEL. Nel momento in cui si stabilisce che lo statuto dell’ente può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato, conclude la decisione, “l’art. 110 TUEL sottintende che tale tipologia di contratti è funzionale al soddisfacimento di esigenze temporanee ed eccezionali dell’amministrazione locale, come tali incompatibili con una durata legale minima”.

