Secondo quanto affermato (tra l’altro) dalla Corte d’Appello di Firenze (sezione III, sentenza 3 giugno 2026 n. 2157), la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei diritti cosiddetti autodeterminati, individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l’oggetto, con la conseguenza che la causa petendi delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo - contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. - che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l’effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova.
Azioni a difesa della proprietà
Segnatamente, sulle azioni a difesa delle proprietà e degli altri diritti reali la causa petendi si identifica con il diritto stesso e con il titolo che ne costituisce la fonte, la cui deduzione non ha funzione specificatrice della domanda.
L’elaborazione del tema della distinzione tra diritti autodeterminati ed eterodeterminati è essenzialmente legata all’ammissibilità di domande nuove e alla formazione, o meno, del giudicato sulla pretesa già fatta valere in un precedente giudizio.
In tal senso, prescindendo l’individuazione dei diritti autodeterminati dal titolo d’acquisto, in considerazione della natura unica e irripetibile della situazione sostanziale dedotta, il diritto non risulta individuato in base a entrambi gli elementi del petitum e della causa petendi, dal che consegue una diversa individuazione, per le due distinte categorie di diritti (autodeterminati od eterodeterminati), dei limiti entro cui la domanda può essere modificata senza incorrere nel divieto della mutatio libelli.
Nelle azioni relative ai diritti autodeterminati la causa petendi della domanda si identifica, dunque, con i diritti stessi e con il bene che ne forma l’oggetto.
È così vana ai fini dell’individuazione della domanda l’allegazione dei fatti o degli atti da cui dipende il diritto vantato e necessaria soltanto per provarne l’acquisto il cui modo (sia esso un fatto o un atto) integra a livello processuale un fatto secondario, che in quanto tale è dedotto unicamente in funzione probatoria del diritto vantato in giudizio.
La causa petendi
Per la categoria dei diritti autodeterminati, pertanto, la causa petendi si identifica con il diritto stesso (diversamente da quanto avviene in quelle a difesa dei diritti di credito, nelle quali la causa petendi si immedesima con il titolo), mentre il titolo, necessario ai fini della prova di esso, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda.
Pur operate tali precisazioni, va ritenuto come anche nell’accertamento della sussistenza di un diritto autodeterminato il Giudice non possa andare contro l’espressa prospettazione della parte, qualora quella esplicitamente escluda di voler invocare un determinato titolo d’acquisto.
Il titolo, pur avendo – come detto - funzione meramente probatoria deve comunque essere allegato e provato dalla parte nel rispetto delle decadenze processuali fissate per l’allegazione dei fatti secondari, non essendo prospettabile un sovvertimento delle regole processuali, stabilite in tema di preclusioni, definizione del thema probandum e salvaguardia del principio del contraddittorio.
Conclusioni
Ed allora, pur nella consapevolezza della struttura e dell’oggetto dei diritti cd. autodeterminati, resta fermo il dato che una cosa è la possibilità di mutare la domanda persino in grado di appello, essendo ciò consentito dall’art. 345, I e II, c.p.c., altra cosa è introdurre istanze istruttorie oltre i limiti entro i quali si consumano le relative preclusioni, o prospettare un’interpretazione dei mezzi istruttori in manifesta contraddizione con le difese in base alle quali erano stati richiesti.

