La Corte di giustizia Ue con la sentenza sulla causa C-10/25 ha chiarito diversi aspetti relativi ai contributi da pagare per i diritti d’uso delle frequenze digitali televisive sia sotto l’aspetto della fissazione dell’importo sia sulla loro destinazione legittima nell’ambito della finanza pubblica.
La sentenza ha affrontato i diversi seguenti punti:
1) i contributi per i diritti d’uso delle frequenze rientrano nell’ambito della direttiva “autorizzazioni” se collegati al rilascio dei diritti di utilizzo;
2) la direttiva non prescrive né modalità specifiche di calcolo né una destinazione vincolata dei proventi; di conseguenza, il loro collegamento a finalità di finanza pubblica non risulta, di per sé, incompatibile con il diritto dell’Ue;
3) l’importo dei contributi deve riflettere il valore economico delle frequenze e la loro prevedibile redditività;
4) la verifica di proporzionalità riguarda i contributi richiesti ai singoli operatori e risulta violata se tali importi sono sproporzionati rispetto al valore di mercato dei diritti d’uso.
Il caso a quo italiano
Una società, operatore di rete a livello nazionale, ha impugnato dinanzi al Tar Lazio i decreti del ministero dello Sviluppo Economico (oggi Mimit) relativi alla determinazione dei contributi dovuti per i diritti d’uso delle frequenze digitali per gli anni 2014, 2015 e 2016, nonché i contributi per l’utilizzo delle frequenze televisive relativi all’anno 2017.
Tali decreti fissavano l’ammontare dei contributi in conformità a quanto previsto dalla legge 208/2015, la quale stabilisce che da tali contributi «debbano derivare entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato non inferiori a 32,8 milioni di euro».
Il rinvio alla Cgue del Tar Lazio
Il Tar Lazio ha pertanto sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione se sia compatibile con il diritto dell’Unione (ossia, con la direttiva autorizzazioni e con il principio di proporzionalità) un criterio di determinazione dei contributi fondato sul conseguimento di un determinato gettito complessivo per l’erario e, dunque, su obiettivi di finanza pubblica mediante un prelievo imposto agli operatori indipendentemente dalla finalità di garantire il corretto funzionamento del mercato delle comunicazioni elettroniche e la tutela degli utenti.
Al centro del rinvio pregiudiziale c’era l’interpretazione corretta della direttiva 2002/20/Ce relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni).
L’interpretazione fornita
La Corte osserva, in via preliminare, che la direttiva autorizzazioni stabilisce i requisiti che gli Stati membri devono rispettare qualora decidano di imporre un contributo per i diritti d’uso di una risorsa scarsa, senza tuttavia prevedere modalità specifiche per il calcolo del relativo importo né disciplinare la destinazione dei proventi derivanti da tali contributi.
Secondo la giurisprudenza della Corte, nell’ambito della direttiva autorizzazioni gli Stati membri non possono imporre tasse o contributi sulla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica diversi da quelli espressamente previsti dalla direttiva stessa.
La Corte ha inoltre rilevato che, affinché le disposizioni della direttiva autorizzazioni possano trovare applicazione rispetto a un prelievo nazionale, è necessario che il fatto generatore di quest’ultimo sia connesso alla procedura di autorizzazione generale che attribuisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica.
Va comunque preliminarmente affermato che effettivamente la previsione di un contributo configurato quale corrispettivo per il diritto d’uso delle frequenze televisive in tecnica digitale rientra nell’ambito di applicazione della direttiva.
In tale contesto, il fatto che, nel determinare tali contributi, il Legislatore nazionale persegua anche un obiettivo di finanza pubblica, accanto a quelli di promozione della concorrenza e di uso efficiente delle frequenze televisive in tecnica digitale, non consente di ritenere che siano stati introdotti contributi diversi da quelli previsti dalla direttiva.
Finalità e proporzionalità
Con specifico riguardo alla possibilità di perseguire finalità di carattere finanziario, la direttiva non richiede che i proventi dei contributi siano vincolati a una destinazione specifica. Essa esige tuttavia che l’importo del contributo sia fissato a un livello adeguato, tale da rispecchiare il valore del diritto d’uso della frequenza e correlato alla prevedibile redditività della stessa.
È quindi possibile stabilire un importo minimo annuo di gettito derivante dai contributi, purché tale importo non superi il valore dei diritti d’uso delle frequenze radio e sia determinato tenendo conto della redditività prevedibile di queste frequenze.
Quanto al rispetto del principio di proporzionalità, il relativo controllo deve riguardare l’ammontare dei contributi richiesti a ciascun operatore.
Il contributo italiano
Nel caso di specie, la determinazione dei contributi avviene sulla base della copertura geografica, del valore di mercato delle frequenze e delle percentuali di sconto previste per i concessionari non integrati verticalmente, circostanza che deporrebbe nel senso della conformità al principio di proporzionalità.
Il fatto che l’ammontare complessivo dei contributi non superi il valore di mercato delle frequenze non incide, di per sé, sulla valutazione della proporzionalità dei singoli contributi.
Infatti, la proporzionalità dell’importo di un contributo individuale non può essere esclusa per il solo fatto che esso concorra al raggiungimento di un gettito complessivo che non ecceda il valore totale dei diritti d’uso delle frequenze assoggettate al contributo.
Qualora, invece, tale verifica evidenzi che i contributi complessivamente richiesti risultano sproporzionati rispetto al valore di mercato delle frequenze, si configurerebbe una violazione del diritto dell’Unione, in particolare del principio di proporzionalità, salvo che sia possibile pervenire a un’interpretazione delle norme nazionali conforme al diritto dell’Unione.
Conclusioni
Pertanto, il diritto dell’Ue non impedisce una normativa nazionale che stabilisca un criterio di calcolo dei contributi per i diritti d’uso delle frequenze televisive in tecnica digitale basato su un importo minimo annuo di gettito derivante da tali contributi e, conseguentemente, orientato a obiettivi generali di finanza pubblica, a condizione che tale importo non superi il valore dei diritti d’uso delle frequenze stesse.

