Mentre il Governo è alle prese con il complicato recepimento della Direttiva UE 2019/789 sul diritto d’autore - Legge di delegazione europea 53/2021 - sul tema sempreverde dello sfruttamento digitale delle opere d’ingegno interviene ancora una volta la Corte di Giustizia Ue. Nonostante la sentenza di ieri dei giudici del Lussemburgo nelle cause riunite C-682/18 “YouTube” e C-683/18 “Cyando” si fermi all’epoca pre-direttiva (approvata a Strasburgo nel marzo 2019) il numero di contenziosi che la decisione può ancora orientare è potenzialmente molto numeroso.  E nonostante le statuizioni sollecitate da due Tribunali tedeschi siano molto in linea con la giurisprudenza ormai decennale sul tema, le argomentazioni della Cgue meritano un ulteriore richiamo, stante l’ormai cronico squilibrio delle posizioni in campo: da un lato gli over-the-top, già forti all’epoca dei fatti di causa (2008 e 2013) e oggi ancor più monopolisti, dall’altro i titolari di diritti sempre più giuridicamente “liquidi” ma economicamente sempre meno liquidati.

Protagonisti delle due distinte cause poi riunite, un produttore musicale che nel 2008 si era visto postare da terzi su Youtube brani del suo repertorio - ovviamente senza autorizzazione - e un editore che nel 2013 aveva trovato serie tv del suo catalogo sulla piattaforma Cyando. La questione posta pregiudizialmente alla CG, come sempre, verteva sulla responsabilità del fornitore di servizi rispetto alle condotte illecite dei suoi utenti “piratanti”, ma anche rispetto alle sue proprie politiche di offerta commerciale. Sotto questo secondo aspetto la Corte europea ha ribadito che il gestore di piattaforme e/o di hosting non effettua una «comunicazione al pubblico»secondo i dettami della direttiva 2001/29, «salvo che contribuisca, al di là della semplice messa a disposizione della piattaforma, a dare al pubblico accesso a siffatti contenuti in violazione del diritto d’autore». In sintesi: se non svolge un ruolo attivo e comunque consapevole di agevolazione all’accesso a file coperti da diritti altrui. In questo preciso punto si innesta l’altra questione pregiudiziale relativa all’esonero dalla responsabilità previsto dalla direttiva 2000/31 sul commercio elettronico, che opera se il ruolo svolto dal gestore è neutro, vale a dire se «il suo comportamento è meramente tecnico, automatico e passivo» con «mancata conoscenza o controllo dei contenuti che memorizza», o se, al contrario, il gestore «svolge un ruolo attivo idoneo a conferirgli conoscenza o controllo dei contenuti». Da ultimo la Cgue ricorda che per ottenere un’inibitoria giudiziale è necessario notificare prima la violazione al gestore, e che questi sia rimasto più o meno artatamente inattivo.

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