La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 5 febbraio 2026, riguarda il caso di un paziente in stato vegetativo e il complesso dilemma del fine vita.

Corte europea dei diritti dell'Uomo - Sezione V - Sentenza 5 febbraio 2026 - Ricorso n. 55026/22 - Commento Presidente Simackova; Relatore Biancheri

LA MASSIMA

Sanità e bioetica - Paziente in stato vegetativo - Mantenimento in vita artificiale - Norma interna che consente al medico di discostarsi dalle volontà del malato - Processo decisionale collegiale - Violazione del diritto alla vita - Non sussiste. (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, articolo 2)

Non sussiste una violazione degli obblighi positivi derivanti dall'articolo 2 (diritto alla vita) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo qualora la normativa interna consenta al medico di non dare seguito a direttive anticipate che richiedano il mantenimento in vita artificiale, a condizione che tale decisione sia assunta nell'ambito di un quadro legislativo chiaro, all'esito di una procedura collegiale che verifichi l'inappropriatezza clinica del trattamento rispetto a una situazione di ostinazione irragionevole (accanimento terapeutico) e che sia garantito al paziente o ai suoi familiari un ricorso giurisdizionale effettivo

La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 5 febbraio 2026 riguarda il caso di un paziente in stato vegetativo e il complesso dilemma del fine vita.

Nel blog "Liberté, libertés chéries" Veille juridique sur les droits de l'homme et les libertés publiques di Roseline Letteron (giurista e politica), è stata lodata la sentenza come una validazione europea della legge Claeys-Léonetti, sottolineando il quadro procedurale chiaro (collegialità medica e controllo giudiziario) che bilancia autonomia...

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