La compartecipazione economica alle prestazioni sociosanitarie comprese nel progetto individuale di cui all’art. 14 della legge n. 328/2000 deve essere determinata esclusivamente sulla base dell’ISEE sociosanitario ristretto previsto dall’art. 6 del d.P.C.M. n. 159/2013. L’Amministrazione, dunque, non può introdurre criteri ulteriori, quali l’ISEE familiare ordinario, la capacità economica dei soggetti obbligati agli alimenti o le provvidenze assistenziali percepite dalla persona con disabilità. ...
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