Amministrativo

Disavanzo regione Sicilia, illegittime le norme in deroghe al ripiano

La Corte costituzionale, con sentenza n. 120, ha accolto i rilievi della Corte dei conti e affermato che la normativa censurata, anziché favorire un percorso di contrazione della spesa, ne consentiva un ampliamento

immagine non disponibile

Sono illegittime le norme di attuazione statutaria della regione siciliana che introducono deroghe al ripiano delle quote annuali di disavanzo. La Corte costituzionale, con sentenza n. 120 , ha accolto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione Siciliana, nel corso del giudizio di parifica del rendiconto per l’esercizio finanziario 2021. In questa occasione, il Collegio ha anche ribadito che il giudizio di costituzionalità è autonomo rispetto al giudizio a quo, nel senso che non risente delle vicende di fatto, successive all’ordinanza di rimessione e relative al rapporto dedotto nel processo principale.

La Corte ha anzitutto ritenuto non fondati i profili di inammissibilità eccepiti dalla difesa della Regione Siciliana che aveva medio tempore impugnato la delibera di parifica delle Sezioni territoriali innanzi alla Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione (sentenza n. 270 del 2020).

Nel merito, il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, vigente ratione temporis, che consentiva alla Regione Siciliana il ripiano delle quote di disavanzo pregresse in dieci anni e di sospenderne per un anno il recupero.

Sulla scorta del proprio precedente emesso in relazione a norme analoghe (sentenza n. 9 del 2024), la Corte ha affermato che, in una situazione già precaria per le finanze pubbliche siciliane, la normativa censurata, anziché favorire un percorso responsabile di contrazione della spesa, ne consentiva un indebito ampliamento.

La normativa dichiarata incostituzionale è stata ritenuta in grado di ripercuotersi sui già delicati equilibri di bilancio regionali, presidiati dagli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., nonché sugli interdipendenti principi di copertura della spesa, di responsabilità nell’esercizio del mandato elettivo e di equità intergenerazionale.

La Corte ha ricordato altresì che l’illegittimo ampliamento della capacità di spesa dell’Ente impatta negativamente anche sui conti nazionali ove confluiscono le risultanze della contabilità regionale e, pertanto, ostacolano la realizzazione degli obiettivi macroeconomici nazionali e di quelli concordati in sede europea e sovranazionale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©