Civile

Discariche: soldi ai Comuni anche per «materiali tecnici»

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di Guglielmo Saporito

Nel calcolo del contributo ambientale dovuto ai Comuni dalla società che gestisce la discarica ospitata nel loro territorio, entrano anche i pneumatici fuori uso utilizzati come «materiali di ingegneria» per realizzare parti della discarica stessa. Lo ha affermato il Tribunale di Vercelli che, con la sentenza 178/2020 (giudice Gentili), ha riconosciuto un contributo di più di tre milioni di euro al Comune di Alice Castello (piccolo centro in provincia proprio di Vercelli), sulla base di una particolare valutazione del «materiale tecnico per coperture e viabilità».

I rifiuti che fanno il contributo

Il contributo che spetta ai Comuni è commisurato al volume di rifiuti in ingresso in discarica, ma di norma sono esclusi i materiali tecnici, tra i quali quelli usati per realizzare il fondo della viabilità interna, per i muri di contenimento, i pneumatici fuori uso utilizzati per proteggere il manto impermeabilizzante, nonché il materiale utilizzato per il capping (copertura).

Ma secondo il Tribunale di Vercelli, nel caso specifico, il contributo ambientale dovuto al Comune doveva essere determinato prendendo a riferimento tutto il materiale utilizzato dal gestore, compreso quello denominato «materiale tecnico per coperture e viabilità», inclusi quindi anche i «materiali di ingegneria».

La convenzione
Il rapporto tra la società e il Consorzio di Comuni (tra cui Alice Castello) era regolato da una convenzione che prevedeva l’obbligo del gestore di corrispondere, a favore dei Comuni, un importo (4 euro per tonnellata) a titolo di ristoro ambientale per i disagi creati dal ripristino e recupero ambientale della discarica, in relazione al materiale usato per il riempimento della depressione centrale tra le due vasche di smaltimento della discarica.

Nella convenzione risultava che, tra i rifiuti utilizzabili per il riempimento della discarica, vi erano anche pneumatici usati, che possono costituire materiali di ingegneria in base al decreto legislativo 36/2003.

Tali materiali, pur essendo tra quelli ammessi in discarica per legge, dovevano essere esclusi, secondo il gestore, dal versamento del contributo perché la convenzione distingueva tra materiali di ingegneria (non soggetti al pagamento del contributo) e rifiuti veri e propri, utilizzati per il riempimento di una depressione.

La sentenza
La tesi non è stata condivisa dal Tribunale, che ha posto l’accento sull fatto che i rifiuti, pur essendo indicati quali «materiale tecnico per coperture e viabilità», nelle comunicazioni inviate al Comune, presentavano tutti i codici CER come rifiuti conferibili in discarica ed erano stati conferiti in impianto con specifico formulario, cioè come qualsiasi rifiuto.

Quindi, per tali volumi al Comune è stato riconosciuto un contributo per il materiale messo a dimora, considerando anche il quantitativo riferito all’asserito «materiale tecnico per coperture e viabilità», usato per il riempimento, trattandosi di rifiuti comunque utili per il ripristino ambientale della discarica.

Il principio adottato dal giudice è quindi che, per problemi di ricopertura e di livellamento delle pareti del fondo, è utilizzabile il «materiale di ingegneria», sia in fase costruttiva che in fase di gestione quale materiale di ricopertura per ottenere quote di progetto (Consiglio di Stato, 1677/2016): ma anche i pneumatici interi fuori uso, anche se utilizzati come «materiale di ingegneria», una volta immessi in discarica come rifiuti, generano un contributo a favore del Comune.

Per giungere alla pronuncia, la difesa del Comune (avvocati Claudio Vivani, Simone Abellonio e Andrea Corsaro) ha dovuto superare anche problemi di giurisdizione. È stata esclusa la competenza del giudice tributario, messa in dubbio giù più volte per ciò che riguarda i canoni per coltivazioni di giacimenti di attività estrattiva, fino alla pronuncia delle Sezioni unite 182 del 21 gennaio 2020, secondo la quale il pagamento dei prelievi come contributo ambientale non ha natura tributaria.

Né vi è giurisdizione esclusiva della magistratura amministrativa perché, nel determinare i contributi, l’amministrazione non esercita una potestà discrezionale, ma si limita a fare applicazione di meri criteri di calcolo, e non vi sono atti o provvedimenti emessi nella veste di amministrazione-autorità.

Tribunale di Vercelli, sentenza 178 del 20 marzo 2020

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