Professione e Mercato

Disciplinare avvocati, no al legittimo impedimento per il viaggio “per motivi familiari”

La Cassazione, sentenza n. 24268 del 10 settembre, ha chiarito che il rinvio scatta solo in presenza di un impedimento assoluto

immagine non disponibile

di Francesco Machina Grifeo

Arrivano i chiarimenti della Cassazione sul legittimo impedimento a comparire in udienza per l’avvocato sottoposto a giudizio disciplinare. Per le Sezioni unite, sentenza n. 24268 del 10 settembre, il legale ha diritto ad ottenere il rinvio (ai sensi dell’art. 420-ter c.p.p.) solo in presenza di un “impedimento assoluto” e non una “qualsiasi situazione di difficoltà”. È stato così respinto, sotto questo profilo il ricorso, di un professionista che aveva dedotto di doversi recare all’estero, proprio il giorno dell’udienza per imprecisati “motivi familiari”, avendo tuttavia acquistato il biglietto aereo solo dopo aver ricevuto la comunicazione della data dell’udienza dibattimentale.

Per la Suprema corte, dunque, il ricorrente non ha dato prova del proprio legittimo impedimento. Come si è visto, questo coincide con un impedimento assoluto a comparire e non con una qualsiasi situazione di difficoltà.

“In assenza di riscontri quanto all’indifferibilità del viaggio all’estero – si legge nella decisione - , e nella concorrente evidenza che il fatto da cui si pretende di ricavare l’ineluttabilità dell’impegno ― l’acquisto dei biglietti, appunto ― è riferibile alla persona del ricorrente, che lo ha posto in essere quando era a conoscenza che il trasferimento in Albania sarebbe stato incompatibile con la propria presenza all’udienza, deve ritenersi che la situazione di impossibilità a comparire fatta valere col ricorso non sia corredata di idoneo riscontro”.

È stato invece parzialmente accolto il motivo che sosteneva la prescrizione dell’azione rispetto ad una delle due condotte per il quale l’avvocato era stato sospeso per la professione per sei mesi e cioè non aver iscritto al ruolo la causa di lavoro della cliente così venendo meno al dovere di adempiere al mandato ricevuto con probità, dignità e decoro dell’immagine della professione forense. Il regime di prescrizione applicabile ratione temporis è quello introdotto dall’articolo56 l. n. 247 del 2012. E la prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati, ricorda la sentenza, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, qualora non comporti indagini fattuali che sarebbero precluse in sede di legittimità (Cass. Sez. U. 28 dicembre 2023, n. 36204), onde il ricorrente, pur non avendola eccepita avanti al CNF, può farla valere nella presente sede.

Respinto invece il motivo di ricorso, sempre riguardante lz prescrizione, per l’omessa restituzione dei documenti alla cliente nonostante la richiesta da questa inoltrata verbalmente e a mezzo di lettera raccomandata. Per tale illecito (articolo 33 del codice deontologico), infatti, vale il principio per cui la prescrizione dell’azione disciplinare per illecito permanente dell’avvocato decorre solo dalla cessazione della permanenza. E siccome non è stata fornita alcuna indicazione “circa il se e il quando, in base agli accertamenti eseguiti, la condotta in questione sarebbe venuta meno, la censura, con riguardo a tale illecito, non può trovare accoglimento”.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©