Il trasferimento disciplinare del magistrato disposto dal Csm non ha una funzione punitiva aggiuntiva, ma serve a evitare che il contesto ambientale favorisca nuove violazioni o comprometta il buon andamento della giustizia. Se però la toga, già coinvolta in un procedimento disciplinare, ha chiesto e ottenuto da anni il trasferimento ad altra sede, dove ha riportato valutazioni positive, per disporre un ulteriore spostamento non basta il richiamo automatico alla legge: serve una specifica motivazione.

Lo ha hanno chiarito le Sezioni unite della Cassazione, sentenza n. 16765/2026, accogliendo, sotto questo profilo, il ricorso di un giudice che aveva operato nella sezione Misure di prevenzione di un Tribunale, rimanendo coinvolto in una delle vicende che avevano riguardato il presidente.

Il presidente era stato accusato di aver gestito in modo clientelare e illecito le nomine degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati alla mafia, favorendo professionisti a lui vicini in cambio di utilità, favori e vantaggi per sé e la propria famiglia. In un filone di questa inchiesta, il ricorrente era stato definitivamente condannato per tre episodi di falso materiale consistiti nell’apposizione della firma apocrifa dello stesso presidente su provvedimenti giudiziari, con il suo consenso. È stato invece assolto dalle accuse di abuso d’ufficio e rivelazione di segreto d’ufficio che riguardavano il sistema delle nomine degli amministratori giudiziari.

Siccome, osserva la decisione, il trasferimento (ad altro ufficio, ad altra sede o ad entrambi) rappresenta una sanzione accessoria, «salvo che il trasferimento consegua, automaticamente, all’irrogazione della sanzione della sospensione dalle funzioni, la relativa applicazione presuppone l’accertamento di un contrasto tra la condotta disciplinarmente rilevante e il buon andamento dell’amministrazione della giustizia». Il trasferimento, sottolinea la Corte, comporta infatti «un effetto molto gravoso per il magistrato, giacché concreta una eccezione alla regola della inamovibilità».

E allora, tornando al caso in esame, la Cassazione sottolinea la “totale assenza di qualsivoglia considerazione” in merito alla sanzione accessoria del trasferimento “di sede e di funzioni”, che, sebbene in astratto “doverosa”, in concreto non può del tutto obliterare - richiedendosi quantomeno un ulteriore sforzo motivazionale - il dato pacifico del trasferimento dell’incolpato, disposto medio tempore su domanda, e protrattosi per oltre un decennio, con ampi e indiscussi apprezzamenti in termini di professionalità e produttività nella nuova sede. Sede che si trovava in un distretto giudiziario diverso, dove il magistrato è risultato «ampiamente apprezzato e stimato sia dal Foro che dai colleghi d’ufficio, in quanto ritenuto magistrato capace e persona integerrima».

Se, infatti, la ratio di questa misura accessoria non è sanzionare ulteriormente il magistrato, ma impedire che il contesto ambientale in cui egli opera «determini ulteriori occasioni di violazioni disciplinari lesive del buon andamento della giustizia, anche attraverso la perdita di prestigio e di autorevolezza dei giudici», allora una motivazione specifica sul punto appare imprescindibile nel caso di un magistrato che era già andato via dalla vecchia sede da oltre dieci anni, lavorando in un altro distretto dove aveva ricevuto valutazioni positive.

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