La Corte di cassazione civile - con la sentenza n. 26271/2026 - ha chiarito che per il concreto ed effettivo disconoscimento di una scrittura privata, colui che vuole contestare di esserne l’autore deve puntualmente e formalmente disconoscere la propria scrittura o la propria sottoscrizione. Infatti, se la paternità del documento esibito in giudizio dalla controparte viene contestata solo en passant mentre se ne attacca il contenuto e le conseguenze giuridiche vantate dall’altro ciò non consente al giudice di affermare che la scrittura privata sia stata validamente disconosciuta.
La vicenda
Nel caso specifico la persona chiamata in causa, in base a una scrittura privata esibita dalla persona attrice al fine di ottenere il risarcimento di un danno, non aveva disconosciuto il documento nel rispetto puntuale del disposto dell’articolo 214 del Codice di procedura civile, ma lo aveva fatto nell’ambito “indistinto” della difesa, che era però fondamentalmente puntata a escludere che lo scritto avesse contenuto confessorio del danno arrecato.
Il giudice di merito erroneamente dalle diverse e frammentarie affermazioni difensive aveva proceduto alla loro sussunzione nella fattispecie del disconoscimento formale ex articolo 214 Cpc. E, inoltre, aveva rilevato che la parte attrice che aveva esibito la scrittura privata non ne aveva avanzato l’istanza di verificazione contro il disconoscimento del convenuto. Ma il punto sta proprio qui: il formale disconoscimento non si era giuridicamente verificato. E, inoltre, dalla mancata richiesta di verificazione il giudice non poteva escludere l’attribuzione di paternità della scrittura attribuita alla persona convenuta.
Per tale motivo la Cassazione ha annullato la decisione di merito che aveva escluso validità processuale al documento esibito negando di conseguenza il valore probatorio del suo contenuto.
L’accoglimento del ricorso
Nell’annullare la decisione la Suprema Corte ha detto il seguente principio di diritto cui dovrà attenersi il giudice del rinvio: “ Il disconoscimento della scrittura privata o della sottoscrizione ex art. 214 c.p.c. deve avvenire in modo formale, specifico ed inequivoco, non essendo idonea a tal fine una contestazione generica o sintetica frammista a difese di merito volte unicamente a negare l’efficacia probatoria o confessoria del documento ex art. 2735 c.c.; incorre pertanto in violazione di legge e difetto di sussunzione il giudice di merito che attribuisca il valore di disconoscimento formale a una dizione equivoca e non circostanziata, ritenendo privo di efficacia il documento per la mancata proposizione dell’istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.».
In conclusione vale la pena riportare i precedenti indicati dalla Cassazione e recanti i seguenti principi di diritto:
a) il disconoscimento della scrittura privata o della sottoscrizione ex art. 214 c.p.c. deve avvenire in modo formale, specifico e inequivoco, con la conseguenza che non è idonea a tal fine una contestazione generica, implicita o frammista a difese di merito dirette a confutare l’efficacia probatoria del documento o la ricostruzione del fatto storico;
b) il disconoscimento deve contenere un riferimento chiaro ed espresso al determinato profilo del documento che si intende contestare (sottoscrizione, olografia o conformità all’originale ex art. 2719 c.c.), con la conseguenza che una dizione sintetica o frammentaria non consente di individuare l’oggetto della negazione e non può assurgere a disconoscimento formale;
c) la valutazione dell’idoneità della formula usata costituisce un apprezzamento di fatto, ma la qualificazione giuridica come “disconoscimento formale” ex art. 214 c.p.c. di un’argomentazione difensiva equivoca o di stile integra un vero e proprio errore di sussunzione e di applicazione delle norme sull’onere della prova (artt. 214 c.p.c. e 2697 c.c.), sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Non è comunque richiesto l’impiego di formule sacramentali.
E, comunque, come avvenuto nel caso deciso il giudice di merito non può riqualificare d’ufficio una mera difesa - sulla portata della confessione - in un disconoscimento formale dell’autografia, finendo per sanzionare illegittimamente la parte attrice per la mancata proposizione di un sub-procedimento di verificazione di fatto mai resosi necessario.

