Il condomino autorizzato a rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto comune rimane obbligato a pagare le spese di conservazione dell’impianto perché questo è comunque un accessorio di proprietà comune, al quale egli potrà, in caso di ripensamento, riallacciare la propria unità immobiliare. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 1098/2026, consolidando un principio già affermato da precedenti pronunce (tra le altre...
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