Come afferma la sentenza del Tribunale di Catanzaro 20 luglio 2026 n. 3189, secondo la particolare disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (amministrazione centrale) il divieto di cessione senza l’adesione della medesima P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l’appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il Legislatore ha ravvisato - in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (articolo 1260 del Cc) - l’esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.

Il divieto

Pertanto, il divieto di cui all’articolo 9 della legge 2248/1865, allegato E, richiamato dall’articolo 70 del Rd 2440/1923 (contabilità generale dello Stato), a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l’amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la “inefficacia provvisoria” della cessione dei crediti residui sui quali l’amministrazione non possa vantare ulteriori diritti.

Pertanto, allorché il contratto all’origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione risulti completamente esaurito, per essere i lavori completati, non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell’ente pubblico.

Forma e contenuto della cessione

Segnatamente, nel caso in cui la cessione del credito riguardi una pubblica amministrazione: deve essere redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio; deve indicare il titolo e l’oggetto del credito; per essere efficace, deve avere l’adesione della P.A., ma solo nel caso in cui il contratto sia ancora in corso.

Discorso a parte per il sottosistema delle procedure ad evidenza pubblica. 

La legge 52/1991 disciplina, nello specifico, la cessione dei crediti d’impresa e le relative disposizioni (a suo tempo) sono state estese espressamente ai crediti verso le PP.AA. “derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell’ambito della realizzazione di lavori pubblici” dall’articolo 26, V comma, della legge 109/1994 (poi abrogato).

Il Legislatore è nuovamente intervenuto nel 2006 e poi nel 2016 per poi arrivare all’attuale articolo 120, XII comma, del Dlgs 36/2023 secondo cui “si applicano per le cessioni dei crediti le disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52. L’allegato 11.14 disciplina le condizioni per l’opponibilità alle stazioni appaltanti”.

A sua volta l’articolo 6 del citato allegato 11.14 prevede: “ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concordo di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.

Pertanto, la normativa speciale in tema di appalti pubblici e concessioni continua a prevedere l’ipotesi della cessione dei crediti e la disciplina dell’opponibilità di tale cessione al debitore ceduto, stazione appaltante.

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