Di fronte a un minore dotato di capacità di discernimento che dimostra chiaramente la propria opposizione al rientro dall’Italia agli Usa, dove vive anche il padre, il giudice non può decidere diversamente “senza un approfondimento istruttorio successivo all’audizione incentrato sulla verifica delle sue affermazioni”. Lo ha chiarito la Cassazione, ordinanza n. 26388/2026, accogliendo, sotto questo profilo, il ricorso della madre, e confermando l’importanza crescente dell’ascolto dei minori in grado di esprimere la propria volontà.
La coppia si era sposata nel 2013 e aveva avuto due figlie femmine, nate nel 2014 e 2016; nel 2024 i genitori hanno sottoscritto un accordo post matrimoniale in cui, tra l’altro, indicavano come casa familiare quella di Palo Alto e si accordavano per far trascorrere le vacanze estive e invernali in Europa. Nel giugno 2025 la madre è arrivata in Italia, informando il padre che sarebbero tornati a fine estate. A settembre, tuttavia, la donna decise di rimanere a Udine. A questo punto il padre propose ricorso al Tribunale per sottrazione internazionale di minori.
Dopo un approfondimento istruttorio, nell’ambito del quale vennero ascoltate anche le ragazze, il tribunale accolse la domanda del padre, disponendo il rientro immediato negli Usa. Contro questa decisione ha proposto ricorso la madre, sostenendo, tra l’altro, la violazione della Convenzione dell’Aja per aver adottato una soluzione difforme da quella espressa dalle due minori, nonostante la loro comprovata maturità e capacità di discernimento.
Per la Prima sezione civile il decreto viola il disposto dell’art. 13, c. 2, della Convenzione, secondo cui l’autorità giudiziaria “può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un’età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere”.
Il giudice, si legge nell’ordinanza, “può anche superare la contingente manifestazione di volontà del minore medesimo, non sempre pienamente consapevole di tutte le implicazioni che condizionano il suo equilibrato sviluppo, purché di queste ragioni il giudice dia adeguata motivazione, all’esito di un esame approfondito e accurato di tutti gli aspetti che vengono in rilievo” (Cass., ord. n. 8229 del 2023). In secondo luogo, continua la decisione, la “chiara, motivata, non generica, opposizione al ritorno” manifestata dal minore “non può essere posta nel nulla, per mero sospetto - non suffragato da elementi concreti - di una manipolazione” da parte del genitore che si è reso colpevole della sottrazione (Cass., ord. n. 24883 del 2024).
Così, tornando al caso concreto, il Tribunale pur avendo acclarato che entrambe le ragazze avevano espresso «la marcata preferenza di rimanere a vivere in Italia a Udine e di non voler rientrare a Palo Alto dal padre» non ha chiarito, come espressamente richiede l’art.13, comma 2, se abbia ritenuto o meno e in che misura che le minori avessero «raggiunto un'età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del loro parere».
Giudizio da rifare davanti al Tribunale di Trieste il quale dovrà «valutare, con una nuova audizione delle interessate, da fissarsi in tempi molto brevi, e compiendo nuovi e ulteriori accertamenti istruttori: se le due sorelle minorenni abbiano raggiunto un grado di maturità tale da comprendere la situazione in cui si trovano e le possibili conseguenze del loro rifiuto di tornare negli Stati Uniti; se la loro opposizione al ritorno negli Stati Uniti persista ancora oggi; se tale volontà di non ritorno sia reale, genuina e fondata su motivazioni concrete e verificabili; se tali motivazioni rispondano a dati oggettivi verificati dal Tribunale; se non si ravvisino elementi che smentiscano o l’autonomia della loro determinazione oppure i fatti sulla cui base le due minori fondano la loro autonoma determinazione, tenendo conto del superiore interesse delle minori».

