Civile

Divorzio, nessun obbligo di concertazione preventiva delle spese straordinarie per i figli

di Mario Finocchiaro

In caso di genitori separati non esiste un obbligo di concertazione preventiva, tra i coniugi, al fine di potere effettuare spese straordinarie che corrispondano al maggior interesse dei figli.

Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante una valutazione della commisurazione della entità della spesa rispetto alla utilità che ne deriva ai minori e sulla sostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori.

E' onere, pertanto, del genitore convenuto in giudizio esporre specifici motivi di dissenso circa la non rispondenza delle spese all'interesse del minore, ovvero la insostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.

Nella specie la madre aveva chiesto il rimborso, al padre, del 50% delle spese sostenute in diversi anni per consentire al figlio di frequentare una scuola privata, scelta unilateralmente della stessa madre.

Opponendo il padre che la scuola doveva essere scelta di comune accordo tra i genitori la Suprema corte ha ritenuto inammissibile il ricorso atteso che non censurava la scelta dell'altro genitore sotto alcuno dei profili sopra indicati (non rispondenza della scelta agli interessi del minori; eccedenza della spesa stessa, rispetto alle condizioni economiche dei genitori). Lo ha precisato la corte di Cassazione con l’ ordinanza 2 marzo 2016 n. 4182.


I precedenti - Nello stesso ordine di idee, per l'affermazione che non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, spese di arredamento della cameretta, stage per l'apprendimento della lingua inglese), trattandosi di decisione «di maggiore interesse» per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso, Cassazione, ordinanza 30 luglio 2015, n. 16175, che da tale premessa ha tratto la conclusione che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.

Sempre nello stesso senso, non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione di concertazione preventiva con l'altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, spese di soggiorno negli Usa per la frequentazione di corsi di lingua inglese da parte di uno studente universitari di lingue) costituente decisione « di maggiore interesse» per il figlio, sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso, Cassazione, sentenza 26 settembre 2011, n. 19602

Per altri riferimenti, cfr. per il rilievo che in tema di divorzio, poiché l'articolo 6, comma 4, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74, consente al coniuge non affidatario d'intervenire nell'interesse dei figli solo con riguardo alle «decisioni di maggiore interesse», non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie spese sostenute per il trattamento ortodontico del figlio) nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli; tuttavia tale principio non è inderogabile, essendo possibile che il giudice stabilisca oltre che la misura, anche i modi (tra i quali la previa concertazione), in modo difforme da quanto previsto, in linea di principio, dalla legge, Cassazione, sentenza 23 aprile 2011, n. 9376, nonché - pressoché negli stessi termini con riguardo al regime di separazione, Cassazione, sentenza 28 gennaio 2009, n. 2181.

La posizione dei giudici di merito - Sempre in argomento, altresì, per i giudici di merito, nel senso che il decreto di omologazione della separazione consensuale costituisce in astratto titolo esecutivo, ma non può fondare la richiesta di rimborso per somme dovute a titolo di spese straordinarie a causa dell'incertezza ed illiquidità del credito che si pretende di attuare a tale titolo; le suddette spese, di importo non preventivamente stabilito, possono essere determinate caso per caso a seconda delle esigenze concrete, e possono quindi essere oggetto di esecuzione forzata solo previo accertamento giudiziale della esistenza del credito e della sua esatta quantificazione, con la conseguenza che deve ritenersi nullo, per insussistenza di idoneo titolo esecutivo, quel precetto con cui sia richiesto il pagamento delle spese straordinarie sostenute per il mantenimento dei figli minori, poiché privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, (Tribunale Monza 12 marzo 2013, in Dejure, 2013, che ha dichiarato nullo il precetto opposto limitatamente alla parte in cui si intimava il pagamento delle somme relative a spese mediche non coperte dal SSN in favore della figlia, per assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato).

Sostanzialmente in questo ultimo senso, altresì, e in particolare, per il rilievo che in materia di separazione personale e conseguente obbligo di mantenimento dei figli non economicamente autosufficienti, la previsione del rimborso pro quota delle spese straordinarie relative alla prole da parte del genitore non affidatario, non assume i caratteri di un valido titolo esecutivo, in quanto il presupposto dell'obbligo - costituito dall'esborso da parte del genitore avente diritto al rimborso - è futuro e incerto sia nell'an che nel quantum, poiché subordinato all'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità. Rilevato pertanto che tale rimborso non può acquistare efficacia esecutiva se non successivamente al necessario preventivo accertamento giudiziale del credito, deve ritenersi illegittima l'azione esecutiva intrapresa dal coniuge affidatario nei confronti dell'altro prima dell'accertamento giudiziale relativo alla quota parte di spese straordinarie da questi dovute, Tribunale di Palermo, sentenza 9 marzo 2009, in Guida al Diritto, 2010, f. 1, p. 57, nonché Giudice di pace di Bari, sentenza 30 gennaio 2009, in Dir. famiglia, 2009, p. 1798, con nota di Zingales I., Obbligazioni pecuniarie e titoli esecutivi nella separazione consensuale dei coniugi.

La pronunzia suscita perplessità - Nel vigore dell'articolo 155, comma 3, Cc nel testo risultante a seguito della legge 8 febbraio 2006 n. 54 (applicabile nella specie ratione temporis) [come del resto a norma del nuovissimo articolo 337-ter Cc comma 3] le decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla istruzione .. sono assunte di comune accordo [dai genitori] tenendo conto delle .. in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice ..

La scelta se il figlio deve frequentare una scuola o, piuttosto, un'altra e, quindi, se deve essere iscritto a una scuola «privata» piuttosto che «pubblica» integra - senza ombra di dubbio - e lo ammettono, del resto, le pronunzie sopra ricordate - decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione.

È di palmare evidenza - pertanto - che è del tutto arbitraria [e in violazione dell'articolo 155, prima, dell'articolo 337-ter attualmente] la condotta del genitore che senza previa concertazione con l'altro genitore e senza prima avere investito della questione il giudice, «scelga» la scuola per il minore, passando poi … alla cassa a ripetere le somme anticipate.

Né può invocarsi che - comunque - in ultima analisi, la scelta è sempre soggetta al vaglio del giudice il quale, ove ritenga la scelta non conforme agli interessi del minore (o non proporzionata alle condizioni economiche dei genitori stessi) non concederà il richiesto rimborso.

La norma, infatti, contrariamente a quanto pare ritenga la giurisprudenza che qui si critica non tutela il patrimonio del coniuge che non ha prestato il proprio assenso perché il figlio sia iscritto in una scuola o in un'altra, ma - unicamente e esclusivamente - il minore.

Quest'ultimo, in particolare, deve essere iscritto a una scuola piuttosto che a un'altra, tenendo conto delle sue capacità della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni sulla base di una scelta che non può che essere assunta di comune accordo da entrambi i coniugi (o, dal giudice) prima della iscrizione stessa.

In conclusione l'iter argomentativo che sorregge la pronunzia in rassegna (e la giurisprudenza cui questa si richiama) è corretto qualora si sia a fronte a scelte da assumersi senza indugio (ad esempio la sottoposizione a un intervento chirurgico di urgenza) ma pare assolutamente ingiustificato quanto alla scelta della scuola.

Corte di Cassazione - Sezione VI -I - Ordinanza 2 marzo 2016 n. 4182

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