Domanda di protezione, spese da liquidare in assenza di gratuito patrocinio
Lo ha ribadito la Cassazione, con l’ordinanza n. 5085 depositata oggi, accogliendo il ricorso di un immigrato
Nei procedimenti di protezione internazionale, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio in un solo grado del giudizio, vi è comunque l’obbligo di decidere sulle spese di lite per le altre fasi di giudizio in cui il richiedente asilo è stato assistito privatamente dai legali. Lo ha chiarito la Cassazione, con l’ordinanza n. 5085/2025 depositata oggi, accogliendo il ricorso di un immigrato.
Il Tribunale di Lecce aveva accolto il ricorso in riassunzione (a seguito di cassazione di pregressa decisione di primo grado, del 2022, con ordinanza n. 11090/2023) di un cittadino del Senegal che chiedeva il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari in quanto vittima di particolare sfruttamento lavorativo. Accolta la domanda però nulla venne disposto in punto spese, “trattandosi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui in tal caso è inapplicabile l’art.133 T.U. Spese n. 115/2002” (Cass. 5819/2018).
Contro questa pronuncia lo straniero ha proposto ricorso affermando, tra l’altro, che l’omessa statuizione sulle spese di lite “si fonda su un fatto inesistente, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto che il giudizio si svolgesse in regime di patrocinio a spese dello Stato”. Egli invece era stato ammesso al gratuito patrocinio “solo nella prima fase del giudizio, non nel giudizio di cassazione e nel giudizio in riassunzione dinanzi al Tribunale di Lecce”, dove era stato assistito da due legali, “le cui spese quindi dovevano essere liquidate”.
Il ricorrente ha poi richiamato il principio per cui nei procedimenti in materia di protezione internazionale, l’omessa statuizione sulle spese di lite integra una lesione del diritto costituzionale ad una tutela giurisdizionale effettiva, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. (Cass. civ., sez. I, 27.04.2023, n. 11125).
Per la Prima sezione civile la censura è fondata. Dagli atti scrive la Cassazione, “emerge che lo straniero, nel giudizio di cassazione (definito con ordinanza che cassava con rinvio e rimetteva al giudice del merito la liquidazione delle spese di legittimità) e nel giudizio di riassunzione dinanzi al Tribunale di Lecce, non era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed era assistito da due difensori”.
La sentenza è stata dunque cassata con rinvio (essendovi necessità di verificare le attività compiute dai difensori) al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, che dovrà procedere alla liquidazione delle spese “per il primo giudizio di legittimità, per il giudizio di successiva riassunzione ed anche per il presente giudizio di legittimità”.