Non è richiesta l’iscrizione a un albo per la presentazione di una domanda di finanziamento bancario per un cliente. L’intermediazione, per esercitare la quale è necessario figurare in un apposito elenco, è infatti costituita da una attività più complessa ed organizzata. Lo ha chiarito la Cassazione, con l’ordinanza n. 7128 depositata oggi, accogliendo, con rinvio, la domanda di un professionista al quale era stato negato il compenso non essendo iscritto all’albo dei commercialisti, diversamente da come dichiarato.
La Corte d’appello aveva affermato che l’iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili era tardiva, in quanto successiva alla conclusione dell’incarico, e che, avendo l’appellante inizialmente speso la qualità di commercialista, “era nuova, e quindi inammissibile in appello, la domanda volta ad ottenere il compenso in applicazione del principio di libertà di lavoro autonomo”.
La II Sezione civile, per prima cosa, chiarisce che non siamo davanti a una domanda nuova essendo rimasti inalterati il “fatto costitutivo”: rappresentato dall’assistenza prestata alla s.r.l. in due pratiche di finanziamento; e il petitum.
Riguardo poi alla qualificazione professionale, la Cassazione afferma che il Dpr n. 1067/1953, laddove definisce le competenze dei commercialisti (consulenze, perizie, revisione contabile, ecc.), “non prevede alcun albo per chi segue pratiche di finanziamento presso banche”, e quindi non si applica alla mediazione creditizia (che è invece regolata dal Dlgs n. 141/2010 e dal Tub). Chi svolge questa attività deve essere, semmai, iscritto nell’Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall’OAM (Organismo Agenti e Mediatori). Se però un soggetto si limita a seguire pratiche per conto di un cliente senza svolgere attività di mediazione, “non rientra nella disciplina dei mediatori creditizi”.
E allora, la semplice presentazione di una domanda di finanziamento “non costituisce di per sé attività di intermediazione finanziaria” che, invece, “implica un'attività più complessa e qualificata, come la promozione, l’assunzione o la concessione di finanziamenti in maniera professionale e continuativa, da parte di soggetti autorizzati iscritti in appositi albi o elenchi”.
La presentazione di una domanda di finanziamento, afferma la Corte, può essere parte di un procedimento più ampio gestito da intermediari finanziari autorizzati, ma il singolo atto formale di presentare una domanda non configura automaticamente un'attività riservata.
In definitiva, afferma la Corte, “la domanda di finanziamento in sé è un semplice atto amministrativo, mentre l’attività di intermediazione finanziaria riguarda la gestione e la conduzione continuativa di operazioni di finanziamento, che richiedono autorizzazioni specifiche e l’iscrizione agli albi regolamentati”.
Al di fuori delle attività riservate a una determinata categoria professionale, conclude la sentenza, “vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo”. Ne deriva che la tardività nell’iscrizione al registro dei Revisori Contabili “è irrilevante, al pari della mancata sua iscrizione nell’albo dei commercialisti e della tardività con la quale ha attestato la sua iscrizione al ruolo dei periti ed esperti”.

