Il provvedimento, di iniziativa governativa, introduce nel Testo Unico stupefacenti i nuovi istituti regolati dagli articoli 94-ter e 94-quater. È stato previsto un fondo da oltre 19 milioni di euro annui a partire dal 2026.

La Camera dei deputati il 29 luglio 2026 ha approvato in via definitiva il disegno di legge che reca “Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti”, già approvato dal Senato lo scorso 10 giugno. Il testo, di iniziativa governativa e presentato dai Ministri di Giustizia e Salute, introduce nell’ordinamento un nuovo modello di esecuzione penale per i condannati e gli imputati affetti da tossicodipendenza o alcoldipendenza, imperniato sulla detenzione domiciliare presso strutture terapeutiche.

Nuovo articolo 94-ter nel Testo Unico Stupefacenti

L’hub della riforma è l’articolo 1, che introduce nel Dpr 309/1990 (T.U. stupefacenti) due nuove disposizioni: gli articoli 94-ter e 94-quater. Il primo, modellato sull’affidamento in prova “terapeutico” già previsto dall’articolo 94 dello stesso Testo Unico, consente al condannato tossicodipendente o alcoldipendente, quando non ricorrano i presupposti per tale affidamento, di chiedere in ogni momento la detenzione domiciliare per scontare una pena, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a 8 anni.

Il limite scende a 4 anni se il titolo esecutivo comprende reati ostativi ai sensi dell’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario, salvo due eccezioni introdotte nel corso dell’esame parlamentare: rapina aggravata e estorsione aggravata, per le quali resta fermo il tetto di otto anni.

La misura si articola in due forme:

• programma terapeutico residenziale, da svolgersi presso strutture private accreditate o pubbliche del Ssn;

• programma terapeutico semiresidenziale, esperibile in luogo idoneo diverso, precluso ai condannati per reati ex articolo 4-bis, salvo le consuete eccezioni per rapina aggravata ed estorsione aggravata (articoli 628, comma 3, e 629, comma 2, del Codice penale).

La domanda deve indicare, a pena di inammissibilità, la correlazione tra dipendenza e reato, il programma terapeutico e la valutazione sull’effettiva condizione di dipendenza.
Il tribunale di sorveglianza accoglie l’istanza solo se ritiene che il programma contribuisca al concreto recupero del richiedente e prevenga il pericolo di recidiva.

Commissione centrale e revoca della misura

Il comma 4 del nuovo articolo 94-ter istituisce presso il Dipartimento delle politiche antidroga della Presidenza del Consiglio una commissione centrale, chiamata a elaborare linee guida uniformi per l’accertamento della tossicodipendenza o alcoldipendenza.

La sua composizione sarà definita con Dpcm, di concerto coi Ministri di Giustizia e Salute, sentita la Conferenza unificata.
Attenzione è dedicata al regime della revoca: il comma 6, come riscritto al Senato, supera l’originaria automaticità della revoca in ipotesi di esito negativo del programma. Il tribunale di sorveglianza dovrà infatti valutare se dalla relazione finale emerga che il fallimento del percorso non sia accompagnato da violazioni delle prescrizioni: in tal caso, su richiesta dell’interessato, con provvedimento motivato e previo parere favorevole del Servizio pubblico per le dipendenze, potrà autorizzare, per non più di due volte e ferma la durata del programma terapeutico, il trasferimento presso altra struttura idonea individuata secondo criteri oggettivi.

È inoltre introdotto un termine perentorio di 5 giorni entro cui l’autorità giudiziaria deve provvedere alla revoca dalla segnalazione delle violazioni o dall’accertamento che il programma terapeutico si è concluso negativamente, salvo l’ipotesi in cui sia autorizzato il trasferimento presso altra struttura.

Qualora il programma terapeutico si concluda positivamente, il magistrato di sorveglianza può, previa rideterminazione delle prescrizioni, concedere l’affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare anche oltre gli ordinari limiti di pena residua, entro i limiti massimi stabiliti dal nuovo articolo 94-ter, favorendo così la continuità del percorso di reinserimento sociale.

Patteggiamento “speciale” dell’articolo 94-quater

Il nuovo articolo 94-quater disciplina una forma di definizione anticipata del processo, modellata sul patteggiamento ma con una differenza sostanziale: come chiarito nella relazione illustrativa al provvedimento, l’accordo tra le parti non verte su una riduzione di pena, bensì sulla modalità esecutiva della stessa, ossia sull’accesso al percorso terapeutico.

L’imputato tossicodipendente o alcoldipendente può chiedere l’applicazione di una pena non superiore a 8 anni (o 4 se relativa a reati ostativi, con le consuete eccezioni per rapina ed estorsione aggravate), allegando la dichiarazione di voler intraprendere il programma terapeutico.

Il giudice concede 60 giorni per la produzione della documentazione necessaria, durante i quali sono sospesi i termini di custodia cautelare.

L’istituto non si applica ai delitti di competenza distrettuale antimafia e antiterrorismo indicati dall’articolo 444, comma 1-bis, del Codice di procedura penale, né nei confronti di delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o dei recidivi ai sensi dell’articolo 99, comma 4, del Codice penale, qualora la pena superi i 2 anni.

 
Con riguardo al comma 4 dell’articolo 94-quater, che disciplina l’ipotesi in cui il giudice pronunci sentenza di patteggiamento ordinario nei confronti di un imputato che intenda successivamente intraprendere il percorso di recupero, nel corso dell’esame al Senato è stato esteso l’ambito soggettivo della norma, eliminando il requisito che imponeva all’imputato di trovarsi già sottoposto a misura cautelare custodiale per accedervi.

Novelle al Codice di procedura penale e alle disposizioni transitorie

Si prevede l’impiego degli addetti all’Ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza a supporto delle valutazioni tecniche necessarie all’applicazione della nuova misura, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

È novellato l’articolo 656, comma 5, del Codice di procedura penale, coordinando la disciplina della sospensione dell’ordine di esecuzione coi nuovi limiti di pena previsti dall’articolo 94-ter e introducendo il termine di 45 giorni entro cui il magistrato di sorveglianza deve provvedere sull’eventuale applicazione della misura.

Come segnalato nel dossier parlamentare, permane peraltro un profilo di possibile disallineamento tra la sospensione dell’ordine di esecuzione, esclusa per i reati ostativi dall’articolo 656, comma 9, lettera a), del Codice di procedura penale, e l’accesso alla detenzione domiciliare terapeutica, che tali reati invece ammette entro il limite dei quattro anni.

Il regime transitorio consente l’applicazione dell’articolo 94-quater ai procedimenti pendenti, esclusi quelli già definiti con sentenza di primo grado, con possibilità di sospensione del dibattimento per un periodo non inferiore a 45 giorni su istanza dell’imputato.

Risorse, fondo da oltre 19 milioni di euro

Viene istituito presso il ministero della Salute un fondo con una dotazione di 19.436.250 euro annui a decorrere dal 2026, la cui copertura è reperita in parte (5 milioni) tramite l’abrogazione, disposta dall’articolo 5, dell’analoga autorizzazione di spesa prevista dal decreto legge 92/2024, e per la restante quota mediante riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014. Per i dati riportati nella relazione tecnica al Ddl alla fine del 2024 i detenuti tossicodipendenti nelle carceri italiane erano 19.755, pari a quasi un terzo della popolazione carceraria complessiva.

L’Analisi di impatto della regolamentazione stima in circa 14.583 i soggetti già detenuti potenzialmente interessati dalle nuove misure, cui si aggiungerebbero circa 8.173 persone che potrebbero accedervi dalla libertà tramite il patteggiamento speciale, a fronte di una capacità ricettiva nazionale di 13.276 posti letto nelle comunità terapeutiche, gestiti per la quasi totalità da strutture private.

Profilo costituzionale

Il dossier parlamentare riconduce il provvedimento prevalentemente alle materie “giurisdizione e norme processuali” e “ordinamento penale” (competenza esclusiva statale), segnalando che talune disposizioni toccano anche “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato” e “livelli essenziali delle prestazioni” (parimenti competenza statale), oltre alla “tutela della salute”, materia di competenza concorrente Stato-Regioni, con riferimento ai programmi terapeutici e alle strutture accreditate.

A fronte di questo concorso di competenze, il testo prevede il coinvolgimento delle autonomie territoriali tramite il parere della Conferenza unificata sul decreto che definirà la composizione della Commissione centrale.

Nodo giurisprudenziale sulla nozione di “tossicodipendenza”

Un profilo applicativo delicato riguarda l’accertamento della condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza, presupposto per l’accesso alla nuova misura. Il Legislatore ha modellato l’articolo 94-ter sull’affidamento in prova “terapeutico” di cui all’articolo 94, e ciò rende attuali, come segnala il dossier parlamentare, i trend giurisprudenziali, non sempre concordanti, maturati su quest’ultima disposizione.

Se è pacifico che l’assunzione saltuaria di stupefacenti, priva di un consumo abituale e continuativo, non integri la tossicodipendenza rilevante (si veda Cassazione penale, sentenza n. 317/2018), la giurisprudenza si divide sul rapporto tra dipendenza e uso abituale:
- un orientamento (si veda Cassazione penale, sentenza n. 14008/2016), recependo l’impostazione del DSM-5 (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali), ritiene irrilevante la distinzione, riconducendo ambedue le situazioni alla categoria dei “disturbi da uso di sostanze”, distinti solo per gravità;
- un più recente indirizzo (si veda Cassazione penale, sentenza n. 3805/2023) esclude che il mero consumo regolare, di per sé, soddisfi il requisito della dipendenza patologica richiesto dalla norma.

Poiché il comma 4 del nuovo articolo 94-ter demanda proprio ai servizi pubblici per le dipendenze, integrati da un componente dell’Uepe (Ufficio di esecuzione penale esterna), la valutazione sull’effettiva e attuale condizione di dipendenza, l’esito di questo confronto giurisprudenziale finirà per incidere sulla platea concreta dei beneficiari della riforma, in attesa delle linee guida uniformi che la costituenda Commissione centrale è chiamata a elaborare.

Rischio di un “effetto porte girevoli”

Il disallineamento tra i limiti di pena previsti dal nuovo articolo 94-ter e le preclusioni alla sospensione dell’ordine di esecuzione stabilite dall’articolo 656, comma 9, lettera a), del Codice di procedura penale per i reati ostativi non è una questione meramente tecnica. Il dossier parlamentare richiama, non a caso, la sentenza della Corte costituzionale n. 41/2018, con cui venne dichiarato illegittimo il precedente limite di tre anni previsto dal comma 5 dell’articolo 656 del Codice di procedura penale, proprio perché costringeva il condannato a un breve, ma reale, ingresso in carcere prima di poter accedere a una misura alternativa cui aveva già titolo: esito che la Consulta bollò come “effetto porte girevoli”, incompatibile col tendenziale parallelismo tra sospensione dell’esecuzione e misure alternative. Se il coordinamento tra le due disposizioni non verrà chiarito in sede di prima applicazione, il rischio è che i condannati per reati ostativi che rientrano comunque, entro il limite dei 4 anni, nel perimetro dell’articolo 94-ter si trovino esposti a un analogo automatismo custodiale, con conseguente contenzioso applicativo davanti alla magistratura di sorveglianza.

Riproduzione riservata Ⓒ