Civile

Donazione indiretta e comunione legale

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di Paolo Tonalini

L'acquisto di un'immobile eseguito con il denaro fornito da altri integra una donazione indiretta che ha per oggetto l'immobile acquistato, e non il denaro, pertanto, se il donatario è coniugato in regime di comunione legale, il bene non viene assoggettato a tale regime, rimanendo un bene personale ai sensi dell'art. 179, primo comma, lettera b), c.c..

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 21494 del 10 ottobre 2014.
Le donazioni indirette sono gli atti caratterizzate da animus donandi che producono gli effetti economici propri della donazione, ma non ne rivestono la forma (art. 809 c.c.).

Possono essere, per esempio, donazioni indirette il pagamento del debito altrui, il contratto a favore di terzo, l'accollo del debito altrui e la vendita a prezzo irrisorio.
L'ipotesi più frequente di donazione indiretta è però l'acquisto di un immobile da parte del figlio, utilizzando denaro fornito dai genitori. Secondo la giurisprudenza, l'intestazione in nome del figlio di un bene immobile acquistato dai genitori configura una donazione indiretta dell'immobile (e non del denaro), sia nel caso di acquisto da parte del figlio con il denaro appositamente fornito dai genitori, sia nel caso di pagamento contestuale da parte dei genitori, sia nel caso di conclusione del contratto da parte dei genitori a favore del figlio.

Sotto il profilo fiscale, le donazioni indirette sono normalmente soggette all'imposta di donazione, ma è prevista un'importante eccezione. La legge prevede l'esenzione dall'imposta di donazione per le liberalità collegate al trasferimento di immobili o aziende (o costituzione di diritti reali sugli stessi beni), quando all'atto si applica l'imposta di registro proporzionale oppure l'Iva (art. 1, comma 4-bis, del d.lgs. n. 346/1990). Ciò consente di far risultare espressamente nell'atto notarile la provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto, con il vantaggio di evitare disparità indesiderate sotto il profilo successorio, ma anche di prevenire contestazioni da parte dell'Agenzia delle entrate quando l'acquirente non ha un reddito sufficiente a giustificare la spesa.

Il bene immobile acquistato con un atto di compravendita rientra normalmente nella comunione dei beni, quando l'acquirente si trova in regime di comunione legale con il coniuge. La legge prevede espressamente alcune eccezioni, tra cui i beni ricevuti per donazione da uno dei coniugi, che sono considerati beni personali e restano di proprietà esclusiva. La Corte di Cassazione ha però deciso di dare prevalenza all'aspetto sostanziale rispetto a quello formale, e ha pertanto stabilito che l'immobile oggetto di donazione indiretta, non rientra nella comunione legale, e rimane di proprietà personale ed esclusiva dell'acquirente. Ciò corrisponde, di solito, alla volontà dei genitori, che intendono beneficiare il proprio figlio.

Nello stesso senso si era espressa la Suprema Corte anche nella sentenza n. 15778 del 14 dicembre 2000, quindi l'orientamento appare ormai consolidato.

Ricordiamo comunque che se si desidera intestare l'immobile a entrambi i coniugi, è sempre possibile farli intervenire entrambi all'atto di acquisto.

Corte di cassazione - Sentenza 10 ottobre 2014 n. 21494

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