In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, scatta l’aggravante dei futili motivi quando le condotte violente sono finalizzate a conculcare l'esercizio di elementari diritti e libertà individuali che l’agente pretenda di sottoporre al proprio potere di controllo e di interdizione. È invece irrilevante il fatto che la condotta sia riconducibile a convinzioni culturali o religiose che presuppongono la subordinazione della donna all’uomo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 38233/2026.

Come accertato dalla Corte di appello, la vittima si era sposata con l’imputato in Nigeria all’età di quindici anni, e d’allora aveva subito “condotte autoritarie, umilianti e violente”. Il marito la colpiva al ventre durante la gravidanza; le negava il denaro destinato, nell’ambito del progetto di protezione internazionale, all’acquisto di cibo e vestiario per i figli, invitandola a prostituirsi; la minacciava di  sottrarle i bambini qualora lo avesse denunciato; la chiudeva fuori dell’abitazione se cucinava in modo a lui non gradito; le sottraeva il telefono per impedirle di documentare le lesioni; la costringeva a formulare richieste  economiche agli operatori, per il mantenimento dell’altro nucleo familiare in Nigeria.

Secondo la prospettazione difensiva, tuttavia, l’imputato avrebbe ritenuto di agire lecitamente in forza degli usi e delle tradizioni di provenienza. Il ricorso, dunque, tende a ricondurre le violenze alla arretratezza culturale o a non meglio indicate convinzioni religiose, così escludendo la sussistenza dell’aggravante dei futili motivi.

Così facendo però, osserva la VI Sezione penale, si richiamano “schemi interpretativi stereotipati e modelli arcaici circa la subordinazione delle donne che non solo non hanno cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico, interno e sovranazionale, ma sono vietati a prescindere dalla cultura o dal credo di appartenenza, perché costituiscono forme di violazione di diritti umani inalienabili”. “Né – prosegue - può valere l’argomento che pratiche culturali segreganti della libertà femminile, solo perché diffuse in determinate comunità e non adeguatamente perseguite al loro interno, possano ridimensionare la natura o il movente dei reati che producono”.

Quando la violenza è praticata perché la donna esercita libertà elementari, osserva la Corte, quello che viene in rilievo è la “pretesa dell'autore di riservare a sé il potere di consentire, impedire o punire l’espletamento di diritti che appartengono pienamente alla persona offesa”. La condotta violenta non costituisce, dunque, una “re-azione” al comportamento della donna ma è una conseguenza della “volontà dell’autore di utilizzare la violenza per imporre il proprio potere e comprimere spazi di libertà altrui che non gli compete determinare”.

E allora, è proprio la “minimale consistenza” delle ragioni giustificatrici della sopraffazione ad accrescere la “capacità lesiva della condotta”, poiché comunica alla vittima che “qualunque scelta autonoma, anche limitata, ella compia potrà essere seguita da una nuova punizione così da ampliare il controllo a una pluralità indeterminata di comportamenti leciti, sino ad immobilizzarla”.

In definitiva, alla “ridotta entità del motivo” corrisponde, così, la più “estesa compressione dei diritti della vittima”. Perché, conclude la Corte, “non è futile ciò che accade, ma è futile la ragione per la quale l’autore pretende di trasformare ogni spazio di libertà in un’occasione di sopraffazione così rivelando la particolare riprovevolezza della condotta, tale da meritare per l'ordinamento un aggravamento sanzionatorio”.

 

 

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