DTA relative a perdite fiscali e Pillar II, una convivenza difficile?
L'imminente recepimento della Direttiva Pillar II nel sistema tributario italiano avrà importanti riflessi operativi nell'ambito dei gruppi multinazionali di maggiori dimensioni che operano in Italia
L'imminente recepimento della Direttiva Pillar II nel sistema tributario italiano avrà importanti riflessi operativi nell'ambito dei gruppi multinazionali di maggiori dimensioni che operano in Italia.
Tra i molti aspetti rilevanti, il trattamento dei deferred tax assets ("DTA") relativi alle perdite fiscali assume senz'altro un ruolo di primo piano in ragione dei potenziali disallineamenti che si possono verificare nella rilevazione degli stessi per effetto delle differenze tra le regole contabili e quelle GloBe.
Come noto, lo stanziamento delle DTA in bilancio, sia per quanto concerne i soggetti OIC sia per gli IAS adopter, può avvenire solo qualora sussista la ragionevole certezza di un loro futuro riassorbimento, vale a dire quando si prevede che la società possa realizzare redditi tali da consentire l'utilizzo delle perdite che hanno portato alla rilevazione delle DTA. Di converso, in assenza di un'adeguata prevedibile redditività futura, le perdite fiscali restano prive di esposizione in bilancio; fermo restando, ovviamente, la possibilità di una iscrizione delle relative DTA al miglioramento delle condizioni di redditività della società.
Merita brevemente segnalare che non sono soggette al probability test le c.d. DTA qualificate (i.e., le DTA originate dallo stock di svalutazioni dei crediti vs clientela non ancora dedotti ai sensi del previgente articolo 106 del TUIR e dalle quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali non dedotte), le quali al verificarsi di una perdita di esercizio e/o perdita fiscale e/o base imponibile IRAP negativa sono convertibili in credito d'imposta.
Tali regole, tuttavia, non trovano riconoscimento nel sistema delle Model Rules del Pillar II in quanto, al fine di evitare effetti distorsivi nella determinazione dell'ETR (determinato quale rapporto tra Covered Taxes e GloBe Income), le valutazioni che hanno ad oggetto le DTA operate in sede di redazione del bilancio sono irrilevanti. Discorso diverso dovrebbe valere con riferimento alle DTA c.d. qualificate; infatti, in tal caso pare ragionevole sostenere che tali DTA, aventi natura di cash equivalent, debbano essere assoggettate, ai fini GloBe, alle sole regole previste per i qualified refundable tax credits (QRTC).
L'irrilevanza delle valutazioni operate in sede di bilancio relativamente alle DTA su perdite fiscali si fonda su uno dei principi cardine individuati dalle Model Rules ai fini della determinazione dell'ETR che è quello della simmetria, anche temporale, tra le imposte incluse nelle Covered Taxes e i componenti di reddito positivi e negativi rilevanti per la determinazione del GloBe Income.
Una concreta declinazione di tale principio si rinviene all'interno del paragrafo 4.4.1 (c) ove si prevede che, in caso di perdita ai fini GloBe, ai fini della deteminazione delle Covered Taxes si debbano tenere in considerazione (rectius, portare in diminuzione delle Covered Taxes) le DTA riferite a tale perdita ancorché esse non siano state stanziate in bilancio in ragione della mancata sussistenza dei requisiti previsti per la loro rilevazione contabile; e quindi anche qualora non si preveda una redditività futura tale da consentire il riassorbire delle perdite fiscali in questione.
Scopo di tale meccanismo sembra essere quello di valorizzare il rapporto economico tra tali DTA "potenziali" e le perdite a cui le stesse fanno riferimento affinché tali componenti incidano nella determinazione dell'ETR test rilevante ai fini GloBe nello stesso periodo d'imposta, in ossequio al principio di simmetria.
Ovviamente, l'eventuale futura rilevazione contabile delle DTA pregresse a fronte di un miglioramento dell'indice di reddittività resta, altresì, priva di rilevanza nell'ambito GloBe.
Appare, quindi, evidente che la coesistenza di due sistemi di regole differenti in tema di determinazione di DTA su perdite fiscali possa comportare un ulteriore sforzo operativo da parte delle società al fine di istruire una sorta di "doppio binario" che si viene a generare tutte le volte in cui le regole contabili non consentono l'iscrizione di DTA rilevanti ai fini GloBe. Tale dinamica potrebbe essere ancor più evidente per le società operanti in giurisdizioni in cui la rilevazione delle DTA è soggetta a requisiti particolarmente rigidi, che, di fatto, ne possono impedire l'iscrizione.
Un'ulteriore tematica di notevole interesse su cui sarebbe opportuno fare chiarezza riguarda le DTA relative a perdite realizzate prima dell'introduzione del Pillar II e rilevate contabilmente in un esercizio successivo, in vigenza delle Model Rules.
Con riferimento alla r ilevazione delle DTA su perdite fiscali durante il c.d. transitional period , sembrerebbe che, sulla base delle regole previste dal documento "Safe Harbours and Penalty Relief: Global Anti-Base Erosion Rules (Pillar Two)", le stesse siano rilevanti ai fini della determinazione dell'ETR semplificato; ciò in ragione del fatto che non è previsto, nel corso del transitional period, alcun procedimento di rettifica delle DTA (eccezion fatta per le DTA rilevate sulle c.d. uncertain tax position). Tuttavia, anche questo punto non è scevro di dubbi e meriterebbe un ulteriore approfondimento in vista dell'imminente recepimento della Direttiva.
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*A cura degli Avv.ti Andrea Basi e Retjona Kola - Chiomenti