Lavoro - Lavoro subordinato - Fruizione dei permessi ex art. 33 della l. n. 104 del 1992 - Uso improprio - Sviamento dalla funzione di assistenza del disabile - Abuso del diritto verso il datore di lavoro e l'ente di previdenza - Sussistenza.
L'assenza dal lavoro per usufruire di permesso ai sensi della l. 104/1992 deve porsi in relazione causale diretta con lo scopo di assistenza al disabile, con la conseguenza che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 16 giugno 2021 n. 17102

Permessi ex L. 104/92 - Utilizzo per finalità estranee allo scopo - Abuso del diritto - Sussistenza.
Il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che non si avvalga del permesso previsto dall'art. 33 L. 104/92, in coerenza con la funzione dello stesso, ossia l'assistenza del familiare disabile, integra un abuso del diritto in quanto priva il datore di lavoro della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente ed integra, nei confronti dell'Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità ed uno sviamento dell'intervento assistenziale.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 26 ottobre 2020 n. 23434

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Prestazione del lavoro - Fruizione di permessi ex art. 33 della l. n. 104 del 1992 - Nesso di causalità con la prestazione di assistenza - Necessità - Funzione compensativa - Esclusione - Uso improprio - Conseguenze.
Il permesso ex art. 33 della l. n. 104 del 1992 è riconosciuto al lavoratore in ragione dell'assistenza al disabile, rispetto alla quale l'assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta, senza che il dato testuale e la "ratio" della norma ne consentano l'utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per la detta assistenza. Ne consegue che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 settembre 2016 n. 17968

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Prestazione del lavoro - Esercizio del diritto ex art. 33 legge 104 del 1992 - Sviamento dalla funzione di assistenza del familiare - Abuso del diritto verso il datore di lavoro e l'ente di previdenza - Configurabilità - Fondamento.
Il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che, in relazione al permesso ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si avvalga dello stesso non per l'assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività, integra l'ipotesi di abuso del diritto, giacché tale condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro, come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente, ed integra, nei confronti dell'ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità ed uno sviamento dell'intervento assistenziale.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 marzo 2014 n. 4984

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