La Corte di cassazione ha chiarito con la sentenza n. 5443/2026 che in caso di perquisizione domiciliare da parte della polizia postale che interviene in un’abitazione per smascherare l’attività di divulgazione telematica di materiale pedopornografico non si applicano le garanzie difensive previste per gli accertamenti tecnici irripetibili disciplinati dall’articolo 360 del Codice di procedura penale bensì gli articoli 354 (accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone) e 356 (sull’assistenza del difensore) dello stesso Codice di rito.

La Cassazione ha quindi spiegato che, nel caso concreto, gli agenti avendo rilevato l’attività dell’ID dell’indagato e fatto accesso alla sua abitazione non hanno illegittimamente operato nel fotografare la schermata da cui emergeva essere in funzione il programma di download peer to peer mentre scaricava materiale pedopornografico senza l’assistenza del difensore o di un consulente di parte. Infatti, non si tratta di accertamenti tecnici irripetibili a cui la difesa ha diritto di presenziare, ma di rilievi effettuati nell’immediatezza e che gli investigatori hanno facoltà di “fissare” attraverso diverse modalità senza che la persona debba in quell’immediatezza essere assistita dal proprio avvocato.

Nella vicenda il ricorrente utilizzava per scaricare i video pedofili il programma software E Mule che di fatto pone in condivisione con tutti gli altri utenti il materiale scaricato da ciascuno. Il ricorrente sosteneva di essere all’oscuro di tale funzione “paritaria” del programma e quindi riteneva di non essere imputabile a norma dell’articolo 600 ter, comma terzo, del Codice penale di diffusione telematica di materiale pedopornografico, in assenza di dolo anche solo eventuale. Però lo stesso ricorrente dichiarava di essersi preoccupato dopo l’attività informatica di download di cancellare i files che automaticamente venivano dal sistema archiviati in una cartella comune (incomig). Ciò che escluderebbe la sua inconsapevolezza di diffondere telematicamente gli stessi files che reperiva e archiviava per se stesso.

La Cassazione con la sua decisione ha quindi confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari supportati dall’applicazione del braccialetto elettronico a fronte dell’affermato rischio di reiterazione del reato da parte del ricorrente. Quest’ultimo però contestava la valutazione dei giudici cautelari facendo rilevare che gli era stato restituito il personal computer come altri dispositivi elettronici e che ciò contrasterebbe con l’asserito pericolo di reiterazione. Ma sul punto non appare evidente nella sentenza la risposta della Cassazione che resta piuttosto silente.

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