Ai fini della configurazione di un rapporto di lavoro come “domestico”, e dunque per potersi giovare del regime contributivo agevolato, è essenziale che la prestazione sia finalizzata al funzionamento della vita familiare. Non può dunque rientrarvi anche “un’attività professionale di reperimento di manodopera da indirizzare allo svolgimento di lavori a favore di terzi”. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, ordinanza n. 24869, respingendo il ricorso di una Associazione che inviava personale presso le abitazioni di persone anziane.

La Corte territoriale, confermando la pronuncia di primo grado, aveva disconosciuto la qualificazione dei rapporti come “domestici”, richiamando il “verbale unico di accertamento” e disattendendo la richiesta di riduzione delle sanzioni civili. Secondo il giudice l’attività lavorativa svolta presso le abitazioni degli anziani o presso le strutture in cui erano ricoverati, era manchevole di “un elemento imprescindibile”: la prestazione “non era resa presso il datore di lavoro” e non consisteva, dunque, “in mansioni correlate al funzionamento della vita familiare del datore di lavoro”.

Un ragionamento ripreso dalla IV Sezione civile secondo la quale “coessenziale alla tipologia del lavoro domestico è la destinazione della prestazione al funzionamento della vita familiare per soddisfare un bisogno personale del datore”. “È ben vero – prosegue l’ordinanza - che l’elaborazione della giurisprudenza, in consonanza con l’evolvere dei rapporti sociali, ha incluso nell’àmbito applicativo del lavoro domestico le prestazioni rese a favore di comunità unite da un’affectio diversa da quella familiare in senso stretto”. “Tuttavia – prosegue -, anche tale più ampia esegesi postula pur sempre una correlazione inscindibile tra le finalità della prestazione, legata al funzionamento della vita familiare, e il soddisfacimento dei bisogni personali del datore e non di un quivis de populo”.

Al contrario, secondo l’Associazione ricorrente nel lavoro domestico rientrerebbe anche “una prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare e al soddisfacimento di bisogni di soggetti diversi dal datore di lavoro”. Così facendo però – argomenta la Cassazione - si colloca “nell’alveo del lavoro domestico anche un’attività professionale di reperimento di manodopera da indirizzare allo svolgimento di lavori a favore di terzi”. Si tratta di una scissione - quella tra il datore di lavoro e il beneficiario della prestazione - che “altera, dunque, la tipologia di un rapporto di lavoro che il legislatore ha plasmato secondo caratteri di marcata specialità, legati anche alla condivisione della vita e degli spazi che s’instaura tra datore e prestatore per la peculiarità delle mansioni svolte”.

Specialità alla quale “si raccorda l’applicazione di un particolare regime contributivo, che deve, per converso, cedere il passo all’obbligo di pagare i contributi previdenziali secondo le regole ordinarie, allorché, del lavoro domestico, difettino i tratti caratteristici”. Una agevolazione, conclude la Corte, che depone per la “necessità d’intendere il lavoro domestico in senso rigoroso”.

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