L’aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge sulla pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento, già approvato dalla Camera. Diventa quindi definitivo. “Con l’approvazione diventa legge una norma di civiltà e di giustizia, che tutela concretamente la reputazione delle persone coinvolte in un procedimento penale”. Lo dichiara in una nota Enrico Costa, presidente dei deputati di Forza Italia e primo firmatario della proposta di legge.

“Ogni anno – prosegue - 500mila cittadini sono assolti o vedono archiviato il loro procedimento penale, ma nel frattempo molti di essi sono stati sbattuti sui giornali, con tutti i dettagli delle inchieste, hanno visto la loro reputazione indebolirsi, compromettersi i rapporti familiari e lavorativi. Ebbene, una volta proclamata la loro innocenza, la notizia dell'assoluzione è spesso omessa o relegata in insignificanti trafiletti. E questo non è giusto. Informare significa raccontare l’intera vicenda, non soltanto il momento dell’accusa. È una questione di equilibrio, di garanzia e, soprattutto, di verità.

L’articolo 1 del disegno di legge introduce il nuovo art. 144-ter all’interno del Codice della privacy (D.lgs. n. 196/2003), denominato “Pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Segnalazioni al Garante”. Al comma 1, prevede che, su richiesta della persona nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di assoluzione, proscioglimento, non luogo a procedere, ovvero provvedimento di archiviazione, il direttore o il responsabile del mezzo di comunicazione (testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online) che ha dato notizie inerenti all’avvio del relativo procedimento penale ovvero riguardanti dichiarazioni, informazioni o atti relativi medesimo procedimento, è tenuto a dare pubblicità ai provvedimenti favorevoli con rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale, senza oneri per l’interessato.

Il comma 2 disciplina i rimedi in caso di inadempimento. Si prevede, in proposito, che l’interessato possa rivolgere una segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali che, nei cinque giorni successivi decide, potendo ordinare la pubblicazione della notizia del provvedimento favorevole all’indagato o all’imputato.

L’articolo 2 specifica che l’attuazione di queste nuove disposizioni non deve comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, prevedendo che il Garante operi utilizzando le risorse umane e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

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